Art. 23.
                        Rivendite di giornali

  I  profughi, gia' titolari all'estero di una rivendita di giornali,
che presentino domanda entro due anni dalla data del rimpatrio, anche
in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  possono  riprendere  le loro
attivita'  in  qualsiasi  comune,  purche' nel rispetto dei limiti di
distanza  fra rivenditori e delle situazioni locali che ne consentano
l'effettivo esercizio.
  Le    commissioni   paritetiche   interregionali,   verificata   la
sussistenza delle condizioni, sono tenute a consegnare ai profughi le
tessere    di   rilevamento   o   di   autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita' di rivenditore.