ART. 23.
(Sessione riservala di esami per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola materna   ai  fini  dell'immissione  in
                               ruolo)

  Entro  90  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge e' indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento
dell'abilitazione  all'insegnamento  nella  scuola  materna,  con una
prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.
  La  prova  scritta  consistera'  nella  trattazione di un argomento
relativo  agli  orientamenti  della  attivita' educativa della scuola
materna,   con   particolare   riferimento   alla   sua  impostazione
metodologica.  La  prova  orale  avra'  come  riferimento  iniziale i
contenuti della prova scritta e tendera' a svilupparne le connessioni
con  altri  argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una
piu' organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal
candidato.
  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo si applicano le
disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per
sorteggio   dei   componenti  le  relative  commissioni  d'esame.  Ai
candidati  che,  in  seguito a grave malattia da accertare con visita
fiscale  o  per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla
commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilita' di
partecipare  alle  prove  scritte,  e'  data facolta' di sostenere le
prove   stesse   in  un  periodo  fissato  dall'organo  che  cura  lo
svolgimento  delle  procedure concorsuali prima della conclusione del
concorso.
  Alla  sessione  riservata  degli  esami  di  abilitazione di cui al
precedente  primo  comma  sono  ammessi  gli  insegnanti nelle scuole
materne  statali,  non  provvisti  della  prescritta abilitazione, in
servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.