ART. 23.

  L'affidamento preadottivo e' revocato dal tribunale per i minorenni
d'ufficio  o  su  istanza  del  pubblico  ministero o del tutore o di
coloro   che   esercitano   la  vigilanza  di  cui  all'ultimo  comma
dell'articolo  precedente,  quando  si  rivelano gravi difficolta' di
idonea convivenza.
  Il provvedimento relativo alla revoca e' adottato dal tribunale per
i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.
  Debbono   essere   sentiti,  oltre  il  pubblico  ministero  ed  il
presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli
anni  dodici  e, se opportuno, anche il minore di eta' inferiore, gli
affidatari,  il  tutore,  il giudice tutelare ed i servizi locali, se
incaricati   della  vigilanza.  Deve  procedersi  ad  ogni  opportuno
accertamento ed indagine.
  Il  decreto  e'  comunicato  al pubblico ministero, al presentatore
dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.
  Il  decreto  che  dispone  la  revoca dell'affidamento preadottivo,
divenuto  definitivo,  e' annotato a cura del cancelliere entro dieci
giorni sul registro di cui all'articolo 18.
  In  caso  di  revoca,  il  tribunale  per  i  minorenni  adotta gli
opportuni  provvedimenti  temporanei  in  favore  del minore ai sensi
dell'articolo 10.
  Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.