Art. 23. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 11) Diffusione della Gazzetta Ufficiale 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assicura la piu' ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio nazionale, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali. 2. La Gazzetta Ufficiale e' posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa e' pubblicata. 3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza e' comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.