Art. 23. Personale del segretariato generale 1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che fissa la dotazione organica complessiva dei ruoli del CNEL - ivi compreso quello della dirigenza - in centoventi unita', il personale del ruolo organico del CNEL, nonche' il personale del ruolo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1985, n. 32, ed il personale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, e' inquadrato, in ordine successivo, nei profili professionali determinati ai sensi dei commi che seguono, anche in sovrannumero, sulla base dell'anzianita' di servizio prestato presso il segretariato generale del CNEL. I relativi contingenti di qualifica sono fissati nella tabella allegata alla presente legge. 2. Alle operazioni di inquadramento e' preposta una commissione composta in conformita' all'articolo 14, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Alle operazioni medesime partecipa un rappresentante della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. 3. Le operazioni di inquadramento sono precedute dalla definizione dei profili professionali e delle modalita' di accesso agli stessi in sede di primo inquadramento, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 455. I profili professionali sono definiti su proposta della commissione di cui al precedente comma 2, con provvedimento del presidente del CNEL, previa deliberazione dell'assemblea, sulla base di quanto disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e tenuto conto delle attivita' di ricerca e di assistenza agli organi consiliari svolte dal personale del segretariato generale del CNEL. I posti rimasti disponibili, espletate le suddette procedure, verranno messi a concorso con le modalita' previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, i posti previsti nel quadro B della tabella I, allegato II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; sono aumentati rispettivamente di quattro unita' nella qualifica iniziale corrispondente al livello E e di una unita' nella qualifica corrispondente al livello D. 5. I posti complessivamente disponibili nella qualifica di referendario - primo dirigente (livello E) sono conferiti, in sede di prima applicazione della presente legge, per il quaranta per cento secondo la previsione di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301; per un ulteriore quaranta per cento ai vice referendari del CNEL in possesso della qualifica alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa ammissione degli stessi ai corsi di formazione indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301. L'ammissione a tali corsi e' disposta secondo le modalita' ed in presenza dei requisiti di cui all'articolo 3, primo comma, della medesima legge 10 luglio 1984, n. 301. Per il restante venti per cento dei posti si fa luogo a concorso pubblico ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301. 6. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in considerazione dei particolari compiti di studio e di ricerca previsti in attuazione della presente legge, nonche' ai fini dell'organizzazione dell'attivita' della commissione dell'informazione, dell'archivio dei contratti e della banca di dati, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, due posti di referendario generale (consigliere ministeriale - livello C) nel ruolo del segretariato generale del CNEL, nominati con le procedure di cui all'articolo 22, comma 1, della presente legge. 7. La qualifica di segretario generale del CNEL e' equiparata agli effetti giuridici ed economici a quella di dirigente generale di livello A. 8. Al personale comunque in servizio presso il CNEL e' esteso, anche in relazione ai compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, con provvedimento del presidente del CNEL, previa delibera dell'assemblea, il trattamento previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455.
Note all'art. 23, comma 1: - Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), e' il seguente: "Art. 1. (Area di applicazione). - Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del D.P.R. 11 maggio 1976, n. 268. Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'art. 25, undicesimo comma della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'istituto superiore di sanita', per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per l'industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Universita'; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento. L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei Ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai sensi dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, si provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti. Fino a quando non sara', provveduto ai sensi del citato art. 17, e nel rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748". - Il D.P.R. 2 febbraio 1985, n. 32, reca: Istituzione presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica. Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 23 dicembre 1980 (Disciplina del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), e' il seguente: "Art. 4. - Le posizioni di comando, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, esistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3), sono prorogate, a richiesta dell'interessato, sino al definitivo inquadramento del relativo personale nei ruoli organici del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro". Nota all'art. 23, comma 2: Il testo dell'art. 14, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), e' il seguente: "Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonche' da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione e' presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo". Nota all'art. 23, comma 3: Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 455 (Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. Il personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma puo' chiedere di essere inquadrato, previo superamento di apposito esame-colloquio, nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge". Nota all'art. 23, comma 4: Il quadro B della tabella I, allegato 11, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972), riguarda la dotazione organica dei dirigenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Note all'art. 23, comma 5: - Il testo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 (Norme di accesso alla dirigenza statale), e' il seguente: "Art. 2. (Concorso speciale per esami). - Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa. Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera. L'esame del concorso speciale e' costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sara' diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza e della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionale dell'Amministrazione cui appartengono. Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da Corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalita' del candidato, della di lui preparazione e capacita' professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica Amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualita' dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva e' inferiore a otto decimi. La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del Ministro competente e sara' costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". - Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 301/1984, e' il seguente: "Art. 3. (Corso-concorso). - Sono ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale a domanda gli impiegati direttivi delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il - Il testo dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 301/1984, e' il seguente: "Il restante 20 per cento dei posti disponibili verra' coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalita' di cui al successivo art. 8". Nota all'art. 23, comma 6: Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), e' il seguente: "Art. 4. (Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori). - I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonche' quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni". Nota all'art. 23, comma 8: Il testo dell'art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e' il seguente: "Art. 8. - Al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' attribuita una indennita' mensile non pensionabile, stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. Tale indennita' e' fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennita' erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti".