Art. 23. 
                 Personale del segretariato generale 
 
  1. In attuazione dell'articolo 1 della legge  11  luglio  1980,  n.
312, che fissa la dotazione organica complessiva dei ruoli del CNEL -
ivi compreso quello  della  dirigenza  -  in  centoventi  unita',  il
personale del ruolo organico del CNEL, nonche' il personale del ruolo
speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio
1985, n. 32, ed il personale di cui all'articolo 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  23  dicembre  1980,  e'  inquadrato,  in
ordine successivo, nei profili professionali determinati ai sensi dei
commi che seguono, anche in sovrannumero, sulla base  dell'anzianita'
di servizio prestato presso il  segretariato  generale  del  CNEL.  I
relativi contingenti di qualifica sono fissati nella tabella allegata
alla presente legge. 
  2. Alle operazioni di inquadramento  e'  preposta  una  commissione
composta in conformita' all'articolo 14, secondo comma,  della  legge
29  marzo  1983,  n.  93.  Alle  operazioni  medesime  partecipa   un
rappresentante della Presidenza del Consiglio  -  Dipartimento  della
funzione pubblica. 
  3. Le operazioni di inquadramento sono precedute dalla  definizione
dei profili professionali e delle modalita' di accesso agli stessi in
sede  di  primo  inquadramento,  nei  limiti   di   quanto   disposto
dall'articolo 2, comma 2, della  legge  8  agosto  1985,  n.  455.  I
profili professionali sono definiti su proposta della commissione  di
cui al precedente comma 2, con provvedimento del presidente del CNEL,
previa deliberazione dell'assemblea, sulla base  di  quanto  disposto
dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e tenuto conto delle attivita' di
ricerca e di assistenza agli organi consiliari svolte  dal  personale
del segretariato generale del  CNEL.  I  posti  rimasti  disponibili,
espletate le suddette procedure, verranno messi  a  concorso  con  le
modalita' previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  4. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di
cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, i posti previsti nel quadro  B
della tabella I,  allegato  II,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive  modificazioni;  sono
aumentati rispettivamente di quattro unita' nella qualifica  iniziale
corrispondente  al  livello  E  e  di  una  unita'  nella   qualifica
corrispondente al livello D. 
  5.  I  posti  complessivamente  disponibili  nella   qualifica   di
referendario - primo dirigente (livello E) sono conferiti, in sede di
prima applicazione della presente legge, per il  quaranta  per  cento
secondo la previsione di cui all'articolo 2  della  legge  10  luglio
1984, n. 301; per un ulteriore quaranta per cento ai vice referendari
del CNEL in possesso della qualifica alla data di entrata  in  vigore
della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa ammissione degli stessi ai
corsi di formazione indetti ai sensi della legge 10 luglio  1984,  n.
301. L'ammissione a tali corsi e' disposta secondo le modalita' ed in
presenza dei requisiti di cui  all'articolo  3,  primo  comma,  della
medesima legge 10 luglio 1984, n. 301.  Per  il  restante  venti  per
cento  dei  posti  si  fa  luogo  a  concorso   pubblico   ai   sensi
dell'articolo 6, secondo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301. 
  6. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di
cui alla legge 11 luglio 1980,  n.  312,  ed  in  considerazione  dei
particolari compiti di studio e di  ricerca  previsti  in  attuazione
della   presente   legge,   nonche'   ai   fini   dell'organizzazione
dell'attivita' della commissione dell'informazione, dell'archivio dei
contratti  e  della  banca  di  dati,  sono   istituiti,   ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972,  n.  748,  due  posti  di  referendario  generale  (consigliere
ministeriale - livello C) nel ruolo  del  segretariato  generale  del
CNEL, nominati con le procedure di  cui  all'articolo  22,  comma  1,
della presente legge. 
  7. La qualifica di segretario generale del CNEL e' equiparata  agli
effetti giuridici ed economici a  quella  di  dirigente  generale  di
livello A. 
  8. Al personale comunque in servizio  presso  il  CNEL  e'  esteso,
anche in relazione ai  compiti  ad  esso  attribuiti  dalla  presente
legge, con provvedimento del presidente  del  CNEL,  previa  delibera
dell'assemblea, il trattamento previsto  dall'articolo  8,  comma  1,
della legge 8 agosto 1985, n. 455. 
 
          Note all'art. 23, comma 1:
            - Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312
          (Nuovo  assetto retributivo-funzionale del personale civile
          e militare dello Stato), e' il seguente:
            "Art.  1.  (Area  di  applicazione).  -  Le  disposizioni
          contenute  nel  presente titolo si applicano agli impiegati
          civili  ed  agli  operai  delle amministrazioni dello Stato
          destinatari del D.P.R. 11 maggio 1976, n. 268.
            Sono  esclusi  i  dirigenti, il personale di cui all'art.
          25,  undicesimo  comma della presente legge ed il personale
          con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di
          direttore  di divisione ed equiparati di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
            Ai  ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca
          dell'Istituto   superiore  di  sanita',  ai  direttori,  ai
          direttori  di  sezione  e  sperimentatori degli istituti di
          ricerca  e  di sperimentazione agraria e talassografici, ai
          direttori  e sperimentatori delle stazioni sperimentali per
          l'industria  si  applica  in via provvisoria, in attesa del
          definitivo  assetto  degli  enti  medesimi,  il trattamento
          economico  dei  docenti  universitari.  A  tal  fine  per i
          dirigenti  di  ricerca  dell'istituto superiore di sanita',
          per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di
          ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per
          i  direttori delle stazioni sperimentali per l'industria si
          considerano   gli   stipendi   dei   professori   di  ruolo
          dell'Universita';  per  i  primi  ricercatori dell'Istituto
          superiore di sanita' gli stipendi degli assistenti di ruolo
          maggiorati   del   30   per   cento;   per   i  ricercatori
          dell'Istituto superiore di sanita' e per gli sperimentatori
          degli  istituti  di  ricerca e di sperimentazione agraria e
          talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria
          gli  stipendi  degli  assistenti di ruolo maggiorati del 10
          per cento.
            L'Istituto  centrale  di  statistica  e'  autorizzato  ad
          estendere   al   dipendente  personale,  con  gli  appositi
          adattamenti,  le disposizioni previste dalla presente legge
          per  il  personale dei Ministeri, mediante deliberazione da
          sottoporre     all'approvazione    delle    amministrazioni
          competenti,    sentite    le    organizzazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative.
            Ai  sensi dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33,
          si  provvede  alla  disciplina degli uffici e del personale
          comunque   in   servizio   presso  il  Consiglio  nazionale
          dell'economia  e del lavoro entro il limite della dotazione
          organica complessiva di 120 posti.
            Fino  a  quando non sara', provveduto ai sensi del citato
          art.  17,  e nel rispetto comunque dei principi che saranno
          fissati  in  una  legge-quadro  sul  pubblico  impiego,  si
          applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti
          disposizioni,  ivi  comprese le norme di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748".
            -  Il  D.P.R.  2  febbraio 1985, n. 32, reca: Istituzione
          presso  il  Consiglio  nazionale dell'economia e del lavoro
          del  ruolo  speciale  previsto  dall'art.  24-quinquies del
          decreto-legge  30  dicembre  1979,  n. 663, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  29  febbraio  1980,  n. 33, e
          relativa dotazione organica.
            Il   testo  dell'art.  4  del  D.P.R.  23  dicembre  1980
          (Disciplina  del  personale  comunque in servizio presso il
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro), e' il
          seguente:
            "Art. 4. - Le posizioni di comando, di cui all'art. 8 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.
          826,  esistenti  alla data di entrata in vigore della legge
          11  luglio  1980,  n.  312 (3), sono prorogate, a richiesta
          dell'interessato,  sino  al  definitivo  inquadramento  del
          relativo   personale   nei  ruoli  organici  del  Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro".

          Nota all'art. 23, comma 2:
            Il  testo  dell'art.  14,  secondo  comma, della legge 29
          marzo  1983,  n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), e'
          il seguente:
            "Gli  accordi  riguardanti  l'amministrazione dello Stato
          sono  stipulati  tra  una delegazione composta dal Ministro
          competente  o  da un suo delegato, che la presiede, nonche'
          da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si
          riferiscono  gli accordi stessi, e una delegazione composta
          dai    rappresentanti    delle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  nel  settore  interessato  e
          delle  confederazioni  maggiormente rappresentative su base
          nazionale.  Qualora  l'accordo  riguardi  una pluralita' di
          uffici  locali  dello  Stato,  aventi  sede  nella medesima
          regione,  la  delegazione e' presieduta dal Commissario del
          Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto
          speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo".

          Nota all'art. 23, comma 3:
            Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1985,
          n.  455 (Disposizioni relative al personale dei ruoli della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
            "2.  Il personale che sia in possesso di uno soltanto dei
          requisiti  di cui alle lettere a) e b) del precedente comma
          puo'  chiedere  di essere inquadrato, previo superamento di
          apposito  esame-colloquio,  nella  qualifica immediatamente
          superiore a quella rivestita alla data di entrata in vigore
          della presente legge".

          Nota all'art. 23, comma 4:
            Il  quadro  B della tabella I, allegato 11, del D.P.R. 30
          giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali
          nelle  Amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
          autonomo  -  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 320
          dell'11  dicembre 1972), riguarda la dotazione organica dei
          dirigenti  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
          lavoro.

          Note all'art. 23, comma 5:
            - Il testo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301
          (Norme di accesso alla dirigenza statale), e' il seguente:
            "Art.  2.  (Concorso  speciale  per esami). - Al concorso
          speciale  per  esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati
          della  carriera  direttiva  della  stessa.  Amministrazione
          inquadrati  nelle  qualifiche settima e superiori che al 31
          dicembre   1983   abbiano  almeno  nove  anni  di  servizio
          effettivo nella carriera.
            L'esame  del concorso speciale e' costituito da due prove
          scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati
          che  abbiano  riportato non meno di otto decimi in ciascuna
          delle  due  prove  scritte.  Una  di  queste,  a  contenuto
          teorico-pratico,  sara'  diretta  ad accertare l'attitudine
          dei  concorrenti  alla soluzione corretta, sotto il profilo
          della legittimita', della convenienza e della efficienza ed
          economicita'   organizzativa,  di  questioni  connesse  con
          l'attivita'    istituzionale    dell'Amministrazione    cui
          appartengono.
            Il  colloquio  deve  concorrere,  insieme  con  gli altri
          elementi  di  giudizio  basati anche sull'esame dello stato
          matricolare  e sul profitto tratto da Corsi di formazione e
          perfezionamento,   ad   una   adeguata   valutazione  della
          personalita'  del  candidato,  della  di lui preparazione e
          capacita'    professionale,    della    conoscenza    delle
          problematiche della pubblica Amministrazione in genere e di
          quella  di  appartenenza in particolare, avuto riguardo sia
          alla  qualita'  dei  servizi  prestati che all'attitudine a
          svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende
          superato  se la valutazione complessiva e' inferiore a otto
          decimi.
            La  commissione  esaminatrice  sara' nominata con decreto
          del Ministro competente e sara' costituita da un presidente
          di  sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti,
          che  la  presiede,  e  da  due  dirigenti con qualifica non
          inferiore  a  dirigente  superiore,  scelti  anche  tra  il
          personale  in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno
          svolte   da   un   impiegato   della   carriera   direttiva
          appartenente  all'ottava  qualifica  funzionale.  I  lavori
          della  commissione  esaminatrice dovranno concludersi entro
          quattro  mesi dalla data di scadenza del bando di concorso.
          Si  applicano  le  norme  di  cui  ai  commi  terzo e sesto
          dell'art.  167  del decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3".
            -  Il  testo  dell'art.  3,  primo  comma, della legge n.
          301/1984, e' il seguente:
            "Art.    3.   (Corso-concorso).   -   Sono   ammessi   al
          corso-concorso  di  formazione  dirigenziale  a domanda gli
          impiegati direttivi delle Amministrazioni statali, anche ad
          ordinamento  autonomo, appartenenti alle qualifiche settima
          e  superiori  e  con almeno nove anni di servizio effettivo
          nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il
          -  Il  testo  dell'art.  6,  secondo  comma, della legge n.
          301/1984, e' il seguente:
            "Il  restante  20  per cento dei posti disponibili verra'
          coperto  mediante  concorsi  pubblici  per  titoli ed esami
          secondo le modalita' di cui al successivo art. 8".

          Nota all'art. 23, comma 6:
            Il  testo  dell'art.  4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
          (Disciplina     delle     funzioni    dirigenziali    nelle
          Amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento
          autonomo), e' il seguente:
            "Art.  4.  (Funzioni  dei dirigenti generali e qualifiche
          superiori).  -  I  funzionari  con  qualifica  di dirigente
          generale  e  qualifiche superiori esercitano le funzioni di
          capo  delle  direzioni  generali  o degli uffici centrali o
          periferici  di  livello pari o superiore, nonche' quelle di
          consigliere  ministeriale con compiti di studi e ricerca ed
          altre  di  pari  rilevanza  specificate  dalle disposizioni
          particolari concernenti le singole Amministrazioni".

          Nota all'art. 23, comma 8:
            Il testo dell'art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985,
          n. 455, e' il seguente:
            "Art.  8.  -  Al  personale civile e militare comunque in
          servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          attribuita   una   indennita'   mensile  non  pensionabile,
          stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa con il Ministro del
          tesoro.
            Tale  indennita'  e'  fissata in una misura non superiore
          all'importo   massimo   delle   indennita'   erogate  dalle
          amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base
          alle norme vigenti".