ART. 23. 
    (Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto) 
 
  1. Salve diverse disposizioni della  presente  legge,  il  servizio
prestato in Paesi in via  di  sviluppo  dal  personale  di  cui  alla
lettera a)  dell'articolo  17  e'  equiparato  a  tutti  gli  effetti
giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera
ed al trattamento di quiescenza, al  servizio  di  istituto  prestato
nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza. 
  2. Al personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 si  applica
inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  relativa  al
computo   del   servizio   prestato   in   residenze   disagiate    e
particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza.  Per
la determinazione delle  predette  residenze  si  fa  riferimento  al
decreto di cui al primo comma del predetto articolo  144,  integrato,
per i Paesi che non siano stati presi in considerazione  nel  decreto
stesso in quanto non  vi  risieda  una  rappresentanza  italiana,  da
successivi decreti  emanati  nelle  medesime  forme.  Ai  fini  degli
aumenti periodici di stipendio ogni trimestre  completo  di  servizio
prestato all'estero e' valutato con la maggiorazione di un terzo. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' agli
insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine  e  grado,
che sia destinato a prestare servizio in scuole  che  funzionino  nei
Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da  organismi  o  enti
internazionali. 
  4. Il servizio di insegnamento effettuato in un  Paese  in  via  di
sviluppo  e'  considerato,  in   relazione   al   grado   documentato
dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di
legge e ai fini dei concorsi  per  l'insegnamento  negli  istituti  e
scuole di istruzione di pari grado in Italia,  qualora  il  personale
interessato sia in possesso dei requisiti richiesti  dall'ordinamento
italiano per tale insegnamento. 
 
          Nota all'art. 23, comma 2:
            Il  primo  e il secondo comma dell'art. 144 del D.P.R. n.
          18/1967  (per  il titolo si veda la nota all'art. 10, comma
          1) cosi' recitano:
            "Con  decreto  del  Ministro  per  gli  affari  esteri di
          concerto  con  il  Ministro per il tesoro sono stabilite le
          residenze   da   considerarsi  disagiate  per  la  notevole
          distanza dall'Italia o per le condizioni di vita o di clima
          e  le  residenze  da considerarsi particolarmente disagiate
          per piu' gravose condizioni di vita o di clima.
            Il   servizio   prestato   nelle  residenze  disagiate  e
          particolarmente   disagiate   e'  computato,  ai  fini  del
          trattamento  di  quiescenza, con un aumento rispettivamente
          di  sei  o  di  nove dodicesimi. Nel servizio suddetto sono
          computati  i  periodi  di  viaggio  da  una  ad  altra sede
          disagiata e il congedo".