ART. 23. (Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto) 1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 e' equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza. 2. Al personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero e' valutato con la maggiorazione di un terzo. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali. 4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo e' considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.
Nota all'art. 23, comma 2: Il primo e il secondo comma dell'art. 144 del D.P.R. n. 18/1967 (per il titolo si veda la nota all'art. 10, comma 1) cosi' recitano: "Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per la notevole distanza dall'Italia o per le condizioni di vita o di clima e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per piu' gravose condizioni di vita o di clima. Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate e' computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei o di nove dodicesimi. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e il congedo".