(Testo unico-art. 23)
                               Art. 23 
             (Criteri di determinazione delle sanzioni) 
 
  1. Il Ministro del  tesoro  determina,  con  decreto,  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria,  tenendo  conto  della   gravita'   della
violazione, della natura dolosa o colposa  della  condotta  illecita,
dei motivi che l'hanno determinata, della personalita' dell'autore  e
delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva,  dell'opera
svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli  effetti
provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da  2  a
9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. Le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando
le norme valutarie  violate  erano  in  vigore,  anche  se  le  norme
medesime  sono  state  successivamente  modificate  in   senso   piu'
sfavorevole all'autore della violazione. 
  3. Il valore della valuta, dei beni  e  diritti  e'  computato  con
riferimento alla data della violazione. 
  4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi  di  valutazione  di
cui al comma 1 giustificano la riduzione  delle  sanzioni  pecuniarie
prescritte, puo' infliggere all'autore il pagamento di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per  cento  del  valore
della sanzione applicabile. 
 
          Note all'art. 23: 
            - Riproduce l'art. 23 del D.P.R. n. 454/1987. 
            - Richiami legislativi: 
            Il testo degli articoli da 2 a 8 della legge 24  novembre
          1981,  n.  689.  (Modifiche  al  sistema  penale),  e'   il
          seguente: 
            "Art. 2 (Capacita' di intendere e di  volere).  Non  puo'
          essere  assoggettato  a  sanzione  amministrativa,  chi  al
          momento in cui ha commesso il fatto, non aveva  compiuto  i
          diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati  nel
          codice penale, la capacita' di intendere e di volere, salvo
          che lo stato di incapacita' non derivi da una sua  colpa  o
          sia stato da lui preordinato. 
            Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del  precedente
          comma,  della  violazione  risponde  che  era  tenuto  alla
          sorveglianza dell'incapace, salvo che  provi  di  non  aver
          potuto impedire il fatto. 
            Art. 3 (Elemento soggettivo). - Nelle violazioni  cui  e'
          applicabile  una  sanzione   amministrativa   ciascuno   e'
          responsabile della propria azione od omissione cosciente  e
          volontaria, sia esso dolosa o colposa. 
            Nel caso in cui la violazione e' commessa per errore  sul
          fatto l'agente, non e' reponsabile quando l'errore  non  e'
          determinato da sua colpa. 
            Art. 4 (Cause di esclusione della reponsabilita')  -  Non
          risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il
          fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
          facolta' legittima ovvero in uno stato di necessita'  o  di
          legittima difesa. 
            Se la violazione e' commessa per  ordine  dell'autorita',
          della stessa risponde il pubblico  ufficiale  che  ha  dato
          l'ordine. 
            Art. 5 (Concorso  di  persone).  -  Quando  piu'  persone
          concorrono in una violazione  amministrativa,  ciascuna  di
          esse soggiace alla sanzione di questa disposta,  salvo  sia
          diversamente stabilito dalla legge. 
            Art. 6 "(Solidarieta') Il  proprietario  della  cose  che
          servi o fu destinata a commettere la violazione  o  in  sua
          vece, l'usufruttario  o,  trattasi  di  bene  immobile  del
          titolare di un diritto personale di godimento,  e'  obbligo
          in solito con l'autore della violazione al pagamento  della
          somma da questo dovuta se non prova che la  cosa  e'  stata
          utilizzata contro la sua volonta'. 
            Se  la  violazione  e'  commessa  da  persona  capace  di
          intendere e di volere  ma  soggetta  all'altrui  autorita',
          direzione o vigilanza, la persona rivestita  dall'autorita'
          in carica della direzione o della vigilanza e' obbligata in
          solido con l'autore della  violazione  al  pagamento  della
          somma da questo dovuto salvo che provi di non  aver  pututo
          impedire il fatto. 
            Se la violazione e' commessa  dal  rappresentante  o  dal
          dipendente di una persona giuridica o di un ente  privo  di
          personalita' giuridica  o,  comunque,  di  un  imprenditore
          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  o  incombenze,  la
          persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligato in
          solido con l'autore della  violazione  al  pagamento  della
          somma da questo dovuta. 
            Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha  pagato  ha
          diritto di regresso per l'intero nei confronti  dell'autore
          di violazione. 
            "Art.  7  (Non  trasmissibilita'   dell'obbligazione)   -
          L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la  violazione
          non si trasmette agli eredi. 
            Art. 8 (Piu' violazioni  di  disposizioni  che  prevedono
          sanzioni  amministrative)  -  Salvo  che  sia  diversamente
          stabilito dalla legge, chi  con  una  azione  od  omissioni
          viola   diverse   disposizioni   che   prevedono   sanzioni
          amministrative o  commette  piu'  violazioni  della  stessa
          disposizione,  soggiace  alla  sanzione  prevista  per   la
          violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. 
            Alla  stessa  sanzione  prevista  dal  precedente   comma
          soggiace anche con piu' azioni od omissioni,  esecutive  di
          un medesimo disegno posto in essere in violazione di  norme
          che stabiliscono sanzioni amministrative, commette anche in
          tempi diversi, piu' violazioni della stessa  o  di  diverse
          norme di legge  in  materia  di  previdenza  ed  assistenza
          obbligatorie. 
            La disposizioni di cui al  precedente  comma  si  applica
          anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in
          vigore della  legge  di  conversione  del  decreto-legge  2
          dicembre  1985,  n.  688,  per  le  quali  non   sia   gia'
          intervenuta sentenza passata in giudicato". 
            Il testo del primo comma dell'art. 9, della sopra  citata
          legge n. 689/1981, e' il seguente: 
            "Quando uno stesso fatto e' punito  di  una  disposizione
          penale e da  una  disposizione  che  provede  una  sanzione
          amministrativa, ovvero da una  pluralita'  di  disposizioni
          che  prevedono  sanzioni  amministrative  si   applica   la
          disposizione speciale". 
            Si  tenga  presente  che  i  commi  penultimo  e   ultimo
          dell'art. 8 sono stati  aggiunti  dall'art.  1  sexies  del
          decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge,
          con modificazioni della legge 31 gennaio 1986, n. 11.