Art. 23 (Criteri di determinazione delle sanzioni) 1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravita' della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalita' dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso piu' sfavorevole all'autore della violazione. 3. Il valore della valuta, dei beni e diritti e' computato con riferimento alla data della violazione. 4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, puo' infliggere all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.
Note all'art. 23: - Riproduce l'art. 23 del D.P.R. n. 454/1987. - Richiami legislativi: Il testo degli articoli da 2 a 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (Modifiche al sistema penale), e' il seguente: "Art. 2 (Capacita' di intendere e di volere). Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacita' di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacita' non derivi da una sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Art. 3 (Elemento soggettivo). - Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia esso dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione e' commessa per errore sul fatto l'agente, non e' reponsabile quando l'errore non e' determinato da sua colpa. Art. 4 (Cause di esclusione della reponsabilita') - Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in uno stato di necessita' o di legittima difesa. Se la violazione e' commessa per ordine dell'autorita', della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Art. 5 (Concorso di persone). - Quando piu' persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione di questa disposta, salvo sia diversamente stabilito dalla legge. Art. 6 "(Solidarieta') Il proprietario della cose che servi o fu destinata a commettere la violazione o in sua vece, l'usufruttario o, trattasi di bene immobile del titolare di un diritto personale di godimento, e' obbligo in solito con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'. Se la violazione e' commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dall'autorita' in carica della direzione o della vigilanza e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuto salvo che provi di non aver pututo impedire il fatto. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore di violazione. "Art. 7 (Non trasmissibilita' dell'obbligazione) - L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative) - Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissioni viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizioni di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato". Il testo del primo comma dell'art. 9, della sopra citata legge n. 689/1981, e' il seguente: "Quando uno stesso fatto e' punito di una disposizione penale e da una disposizione che provede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralita' di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative si applica la disposizione speciale". Si tenga presente che i commi penultimo e ultimo dell'art. 8 sono stati aggiunti dall'art. 1 sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge, con modificazioni della legge 31 gennaio 1986, n. 11.