Art. 23. (Comunicazioni dell'esito delle elezioni) 1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provve alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine. 2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.