ART. 23. (Attuazione degli interventi). 1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzativo attribuite alle Autorita' di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate. 2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, e' stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere della fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati. 3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purche' i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali. 4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, puo' avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede. 5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa.
Note all'art. 23: - L'art. 2 della legge n. 1137/1929 (Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche) cosi' recita: "Art. 2. - Nelle concessioni a consorzi ed altri enti pubblici, che contribuiscano nella spesa delle opere concesse, puo' essere stabilito, per speciali esigenze accertate, che il pagamento dei contributi, compreso quello dello Stato, sia commisurato alla spesa effettiva incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa per spese di amministrazione. In tali casi puo' disporsi che rappresentanti dei Ministeri interessati, nel numero, coi poteri e nei modi da determinarsi per regolamento, intervengano nell'amministrazione dell'ente cui sono concesse le opere. Tutti i lavori devono essere contabilizzati e collaudati in base alle norme delle opere statali". - Il D.Lgs. n. 1010/1948 reca autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, a lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi. La legge n. 3136 del 1952 ha ratificato non solo il predetto decreto legislativo ma anche gli altri decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente.