ART. 23. 
                    (Attuazione degli interventi). 
1. Le funzioni di studio e di progettazione  e  tecnico-organizzativo
attribuite alle Autorita' di bacino possono essere  esercitate  anche
mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati
istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti  e
organizzazioni tecnico-professionali specializzate. 
2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24
giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e  integrazioni,  e'
stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per
cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa  ogni
altro onere affrontato per la realizzazione delle  opere  della  fase
progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati. 
3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente  legge,  il
Ministro dei  lavori  pubblici  e  le  regioni  sono  autorizzati  ad
assumere  impegni  di   spesa   fino   all'intero   ammontare   degli
stanziamenti assegnati per tutta la durata del  programma  triennale,
purche' i relativi pagamenti siano effettuati entro  i  limiti  delle
rispettive assegnazioni annuali. 
4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai  sensi  del  decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre
1952, n. 3136, puo' avere carattere definitivo quando  l'urgenza  del
caso lo richiede. 
5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione  di  interventi  ai
sensi della presente legge sono  soggetti  a  registrazione  a  tassa
fissa. 
 
          Note all'art. 23:
          -  L'art.  2  della  legge n. 1137/1929 (Disposizioni sulle
          concessioni di opere pubbliche) cosi' recita:
          "Art.  2.  -  Nelle  concessioni  a  consorzi ed altri enti
          pubblici,  che  contribuiscano  nella  spesa  delle   opere
          concesse,  puo'  essere  stabilito,  per  speciali esigenze
          accertate, che il pagamento dei contributi, compreso quello
          dello   Stato,   sia   commisurato   alla  spesa  effettiva
          incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa
          per spese di amministrazione.
          In tali casi puo' disporsi che rappresentanti dei Ministeri
          interessati,  nel  numero,  coi  poteri  e  nei   modi   da
          determinarsi       per       regolamento,      intervengano
          nell'amministrazione dell'ente cui sono concesse le  opere.
          Tutti i lavori devono essere contabilizzati e collaudati in
          base alle norme delle opere statali".
          -  Il  D.Lgs. n. 1010/1948 reca autorizzazione al Ministero
          dei lavori pubblici a provvedere, a sua  cura  e  spese,  a
          lavori  di  carattere urgente ed inderogabile dipendenti da
          necessita' di  pubblico  interesse  determinate  da  eventi
          calamitosi.  La  legge  n.  3136 del 1952 ha ratificato non
          solo il predetto decreto legislativo  ma  anche  gli  altri
          decreti  legislativi  concernenti  il  Ministero dei lavori
          pubblici   emanati   dal   Governo   durante   il   periodo
          dell'Assemblea costituente.