(Norme-art. 23)
                               Art. 23 
         (Assenza delle parti private diverse dall'imputato) 
  1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente
citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, ne'
la nuova fissazione della udienza preliminare a  norma  dell'articolo
420 comma 4 del codice. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 del  codice,  nel
caso  di   mancata   comparizione   delle   parti   private   diverse
dall'imputato, la sentenza e' notificata  alle  stesse  per  estratto
unitamente all'avviso di deposito della sentenza.