Art. 23 (Assenza delle parti private diverse dall'imputato) 1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, ne' la nuova fissazione della udienza preliminare a norma dell'articolo 420 comma 4 del codice. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza e' notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza.