Art. 23 Sequestri e pignoramenti 1 - I vaglia, gli assegni di conto corrente postale e le somme depositate sui conti correnti non sono soggetti a sequestro o a pignoramento, salvo che nei casi espressamente previsti dall'articolo 24 del codice postale. 2 - I libretti di risparmio postali e i buoni postali fruttiferi non sono soggetti a sequestro o a pignoramento, salvo che nei casi espressamente previtri, rispettivamente, dagli articoli 157 e 175 del codice postale.
Nota all'art. 23: - Si riporta il testo degli articoli 24, 157 e 175 del codice postale: "Art. 24. (Sequestro, pignoramento ed opposizione). - Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, ne' a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorita' giudiziaria. Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili". "Art. 157. (Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione). - I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorita' giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia. Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente: a) da parte dei rappresentanti legali e dei curatori sui libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati; b) da parte dei coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere; c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di piu' persone; d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone. L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione". "Art. 175. (Insequestrabilita' ed impignorabilita' dei buoni postali fruttiferi). - I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili ne' pignorabili, tranne che per ordine dell'autorita' giudiziaria in sede penale. Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge".