Art. 23 
                       Sequestri e pignoramenti 
1 - I vaglia, gli assegni  di  conto  corrente  postale  e  le  somme
depositate sui conti correnti non  sono  soggetti  a  sequestro  o  a
pignoramento, salvo che nei casi espressamente previsti dall'articolo
24 del codice postale. 
2 - I libretti di risparmio postali e i buoni postali fruttiferi  non
sono soggetti a sequestro  o  a  pignoramento,  salvo  che  nei  casi
espressamente previtri, rispettivamente, dagli articoli 157 e 175 del
codice postale. 
 
          Nota all'art. 23:
          -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 24, 157 e 175 del
          codice postale:
          "Art.  24.  (Sequestro, pignoramento ed opposizione). - Gli
          oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste
          e    delle    telecomunicazioni,    ad    eccezione   delle
          corrispondenze  non  epistolari  e  dei  pacchi,  non  sono
          soggetti   a   sequestro,   ne'   a  pignoramento  salvo  i
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
          Nei  casi  di  sequestro  e  di  opposizione,  ammessi  dal
          presente decreto, la consegna e il  pagamento  non  possono
          essere  effettuati che alle persone indicate dall'autorita'
          giudiziaria.
          Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina
          del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo  1942,
          n. 267.
          I  precedenti  commi,  in  quanto compatibili, si applicano
          anche ai telegrammi, messaggi e simili".
          "Art.    157.   (Casi   di   sequestro,   pignoramento   ed
          opposizione). - I libretti di risparmio  ed  i  crediti  in
          essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento,
          salvo che per  ordine  dell'autorita'  giudiziaria  penale,
          anche per recupero di spese di giustizia.
          Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:
          a)  da  parte  dei rappresentanti legali e dei curatori sui
          libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati;
          b)  da  parte  dei  coeredi  nei  casi  di controversia sui
          diritti a succedere;
          c)  da  parte  di  ciascuno  degli intestatari sui libretti
          emessi a nome di piu' persone;
          d)  da  parte  dei  titolari,  i cui libretti si trovino in
          possesso di altre persone.
          L'opposizione   deve   essere   notificata  all'ufficio  di
          emissione".
          "Art.  175.  (Insequestrabilita'  ed  impignorabilita'  dei
          buoni postali fruttiferi). - I buoni postali fruttiferi non
          sono  sequestrabili  ne' pignorabili, tranne che per ordine
          dell'autorita' giudiziaria in sede penale.
          Essi  sono,  inoltre,  non cedibili, salvo il trasferimento
          per successione a termini di legge".