Art. 23.
Armi clandestine
Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente
art. 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei
contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da
lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque
fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita
o altrimenti cede armi o canne clandestine.
Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila
a lire un milione.
Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da
lire centocinquantamila a lire un milione e cinquecentomila a
chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne
clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque cancella,
contraffa' o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri
segni distintivi di cui al precedente art. 11.
Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle
autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle
stesse armi.
Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei
segni d'identita' prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne
effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero
dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al
Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.