Art. 23. (Condono disciplinare) 1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costruzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia. 2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali.