Art. 23. 
                        (Condono disciplinare) 
  1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti  al
disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso  ruolo  delle
vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con  iniziative  per  la
costruzione  di  rappresentanze  sindacali  o  per  la  tutela  degli
interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro
di grazia e giustizia. 
  2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse  con  procedimenti
penali.