Art. 23. 
  1. Il primo comma dell'art. 4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente: 
  "Il bilancio delle societa' per azioni quotate in borsa deve essere
trasmesso alla societa' di  revisione  almeno  quarantacinque  giorni
prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo,  insieme
con la relazione sulla gestione, con le copie  integrali  dell'ultimo
bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo  dei
dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate. 
  Insieme con il bilancio di esercizio devono  essere  comunicati  il
bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione.". 
  2. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente: 
  "La societa' di revisione, se i fatti di gestione sono  esattamente
rilevati nelle scritture contabili, se il bilancio  corrisponde  alle
risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti  e  se  il
bilancio  e'  conforme  alle  norme  che  disciplinano  il   bilancio
d'esercizio,  ne  rilascia  certificazione  con  apposita  relazione,
sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne  hanno  la
rappresentanza, avente i requisiti  di  cui  al  successivo  art.  8,
secondo  comma,  n.  2).  L'esposizione   dei   controlli   eseguiti,
l'indicazione delle persone che li hanno effettuati e di  quelle  che
li hanno diretti, nonche' del compenso percepito  dalla  societa'  di
revisione, devono  risultare  dal  libro  previsto  nel  terzo  comma
dell'art. 1.". 
 
          Nota all'art. 23:
             - Il nuovo testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 136/1975 (per
          il titolo si veda nella nota precedente) e' il seguente:
             "Art. 4 (Certificazione del  bilancio).  -  Il  bilancio
          delle  societa'  per  azioni  quotate  in borsa deve essere
          trasmesso alla societa' di revisione almeno  quarantacinque
          giorni  prima  di  quello  fissato per l'assemblea che deve
          discuterlo, insieme con la relazione sulla gestione, con le
          copie  integrali  dell'ultimo   bilancio   delle   societa'
          controllate   e   un   prospetto   riepilogativo  dei  dati
          essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate.
             Insieme con  il  bilancio  di  esercizio  devono  essere
          comunicati  il bilancio consolidato e la relativa relazione
          sulla gestione.
             La societa' di revisione, se i fatti  di  gestione  sono
          esattamente  rilevati  nelle  scritture  contabili,  se  il
          bilancio corrisponde alle risultanze di  tali  scritture  e
          degli  accertamenti  eseguiti  e se il bilancio e' conforme
          alle norme che disciplinano  il  bilancio  d'esercizio,  ne
          rilascia    certificazione    con    apposita    relazione,
          sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che  ne
          hanno  la  rappresentanza,  avente  i  requisiti  di cui al
          successivo art. 8, secondo comma, n. 2.  L'esposizione  dei
          controlli  eseguiti,  l'indicazione  delle  persone  che li
          hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti,  nonche'
          del  compenso percepito dalla societa' di revisione, devono
          risultare dal libro previsto nel terzo comma dell'art. 1.
             Se la societa' di revisione ritenga di non rilasciare la
          certificazione,  deve esporne analiticamente i motivi nella
          relazione,  informandone  immediatamente   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa".