Articolo 23 1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignita' favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunita'. 2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli e' affidato. 3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo e' gratuito ogni qualvolta cio' e' possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore e' affidato. Tale aiuto e' concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attivita' ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la piu' completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale. 4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonche' l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capcita' e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terra' conto in particolare della necessita' dei paesi in via di sviluppo.