Art. 23 (a).
Pubblicita' sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o propaganda, segni
orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno
e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli
utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo
per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non
devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione
delle persone invalide. Sono, altresi', vietati i cartelli e gli
altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonche' le sorgenti e le
pubblicita' luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole
di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di
qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. (( E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie
luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne
pubblicitarie rifrangenti )) nei limiti e alle condizioni stabiliti
dal regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o
di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli
altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimita' di luoghi
sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o
di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, e' vietato
collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo
le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad
autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel
rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la
competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico
dell'ente proprietario se la strada e' statale, (( regionale )) o
provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su
una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente
diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di
quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo
le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono
soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo
nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade,
le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento
di carburante. (( Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle
strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di
ordine tecnico, i comuni hanno la facolta' di concedere deroghe alle
norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle
esigenze di sicurezza della circolazione stradale )) .
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade e' consentita la
pubblicita' nelle aree di servizio o di parcheggio solo se
autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile
dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o
indicazioni agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario
delle strade.
8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto
qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in
contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice.
(( La pubblicita' fonica sulle strade e' consentita agli utenti
autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri
abitati per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla
a determinate ore od a particolari periodi dell'anno. ))
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita'
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede
il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici puo' impartire agli enti
proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del
regolamento, nonche' disporre, a mezzo di propri organi, il controllo
dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle
del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di
rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e
forma di pubblicita', secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Quando la rimozione importa la necessita' di entrare nel
fondo altrui, la rimozione non puo' avvenire se non dopo quindici
giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada
al terzo.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato
dall'art. 13 del D.Lgs. n. 360/1993.