Art. 23. Composizione delle giunte 1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: "Art. 33 (Composizione delle giunte) - 1. La giunta comunale e' composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a due nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; non superiore a quattro nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti; non superiore a sei nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle citta' metropolitane. 2. La giunta provinciale e' composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unita' immediatamente superiore o inferiore in modo da ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto. 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di consigliere. 4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto puo' prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere".