Art. 23. 
                      Composizione delle giunte 
  1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 33 (Composizione delle giunte) - 1.  La  giunta  comunale  e'
composta dal sindaco, che  la  presiede,  e  da  un  numero  pari  di
assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a  due  nei  comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; non superiore  a  quattro
nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;  non
superiore a sei nei comuni con  popolazione  compresa  tra  10.001  e
100.000 abitanti; non superiore a otto  nei  comuni  con  popolazione
superiore a 100.000 abitanti e nelle citta' metropolitane. 
   2. La giunta  provinciale  e'  composta  dal  presidente,  che  la
presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo  statuto,
non superiore ad un quinto dei consiglieri  assegnati  all'ente,  con
arrotondamento all'unita' immediatamente  superiore  o  inferiore  in
modo da ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto. 
   3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e  nelle
province gli assessori sono nominati dal  sindaco  o  dal  presidente
della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio,  fra
i  cittadini  in  possesso  dei  requisiti   di   compatibilita'   ed
eleggibilita' alla carica di consigliere. 
   4. Nei comuni con  popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti  lo
statuto puo' prevedere  la  nomina  ad  assessore  di  cittadini  non
facenti  parte  del  consiglio,  in   possesso   dei   requisiti   di
compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere".