Art. 23. Riordinamento di uffici 1. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per: a) determinare, secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attivita' degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti; b) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 18; c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attivita' e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attivita' e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attivita' di promozione di cui all'articolo 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106, sulla base dei seguenti criteri: a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente un'adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attivita' di esportazione; b) coordinare le attivita' di certificazione di qualita' di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione.
Note all'art. 23: - Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 si veda nelle note all'art. 8. - Il testo dell'art. 1 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente: "Art. 1. - 1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia e di pubblicita' secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria". - Per il titolo della citata legge n. 400/1988 si veda nelle note all'art. 8. - La legge n. 106/1989 reca: "Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero".