Art. 23. (Disposizioni in materia di personale) 1. I lavoratori portuali, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nei registri di cui all'articolo 150 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e gli addetti a tale data in servizio presso le compagnie a gruppi portuali, transitano, in continuita' di rapporto di lavoro, nelle societa' di cui all'articolo 21. 2. Il personale delle organizzazioni portuali e' trasferito alle dipendenze delle autorita' portuali, in continuita' di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonche', ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna autorita' portuale, risulti in esubero e' mantenuto alle dipendenze dell'autorita' stessa in posizione di soprannumero ed e' assoggettato, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilita' secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre autorita' portuali. 3. Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre autorita' portuali, nonche' i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino in esubero alle societa' di cui all'articolo 21, sono impiegati in regime di mobilita' temporanea, di comando o di distacco, ai sensi del presente articolo, con provvedimento dei presidenti delle autorita' portuali, sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, dalle societa' di cui all'articolo 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16 e 18. Tali societa' ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ad impiegare con priorita' il personale di cui al presente comma. 4. Il personale, impiegato in mobilita' temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuita' di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell'impiego temporaneo, nonche' ad personam il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Le societa' e le imprese di cui al comma 3, provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le societa' e le imprese che lo impiegano. Il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, alla scadenza del termine previsto nel comma 3, puo' optare per l'assunzione alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l'autorita' portuale. 5. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita' portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o piu' societa' tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria. 6. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, sulla base di criteri indicati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, concedono alle societa' ed imprese di cui al comma 3 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilita' temporanea dei lavoratori di cui al comma 3.
Nota all'art. 23: - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Di seguito si riporta il testo degli artt. 32, 33, 34 e 35: "Art. 32. (Ricognizione delle vacanze di organico). - 1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'articolo 1 ed al comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la consistenza del personale come definito all'articolo 31, comma 1, nonche' i conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti alle qualifiche, ed ai profili che presentano esuberi. 2. I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalita' che presentino esubero sono assoggettati a mobilita' per trasferimento a domanda o d'ufficio, privilegiando la mobilita' all'interno dello stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano al personale interessato l'appartenenza ad una qualifica e ad una professionalita' che presenti esubero. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco nominativo delle domande di trasferimento presentate dal proprio personale, con indicazione delle qualifiche, della sede di servizio e delle sedi richieste accorpate per provincia. 4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. 5. Agli enti strumentali e agli enti non economici dipendenti dalle regioni si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Fino al 31 dicembre 1993, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi ed effettuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. 6. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori, tecnologi e tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione". "Art. 33. (Competenze dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani). - 1. I comitati provinciali di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4, e formulano proposte per la razionale redistribuzione del personale delle amministrazioni pubbliche presenti nella provincia, con indicazione dei trasferimenti di personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni interessate. 2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale predispongono progetti per una razionale redistribuzione del personale nei rispettivi ambiti provinciali con indicazione dei relativi trasferimenti del personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni interessate. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono adottati i provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2". "Art. 34. (Mobilita' di ufficio e messa in disponibilita'). - 1. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio disposto ai sensi dell'articolo 32, comma 2, e' collocato in disponibilita' ai sensi del titolo VI, capo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". "Art. 35. (Procedimento per l'attuazione della mobilita'). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalita' di cui all'articolo 10, sono disciplinati: a) i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilita' e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio, sono formate sulla base dei criteri analoghi a quelli previsti dall'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'articolo 33; c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilita' ed i nuovi accessi; d) le fasi della informazione ed i contenuti generali