Art. 23. 
               (Disposizioni in materia di personale) 
  1. I lavoratori portuali, iscritti alla data di entrata  in  vigore
della presente  legge  nei  registri  di  cui  all'articolo  150  del
regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto dal  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e gli addetti  a  tale  data  in
servizio presso  le  compagnie  a  gruppi  portuali,  transitano,  in
continuita' di rapporto di lavoro, nelle societa' di cui all'articolo
21. 
  2. Il personale delle organizzazioni portuali  e'  trasferito  alle
dipendenze delle autorita' portuali, in continuita'  di  rapporto  di
lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico  in
essere  alla  data  del  trasferimento  nonche',  ad   personam,   il
trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale
fino a riassorbimento. Il personale di cui  al  presente  comma  che,
successivamente  alla  determinazione  dell'organico  da   parte   di
ciascuna autorita' portuale, risulti in  esubero  e'  mantenuto  alle
dipendenze dell'autorita' stessa in posizione di soprannumero  ed  e'
assoggettato,  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e   della
navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a  mobilita'
secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che
si possono determinare in altre autorita' portuali. 
  3. Il personale di cui  al  comma  2,  collocato  in  posizione  di
soprannumero e non impiegato presso altre autorita' portuali, nonche'
i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che
risultino in esubero alle  societa'  di  cui  all'articolo  21,  sono
impiegati  in  regime  di  mobilita'  temporanea,  di  comando  o  di
distacco, ai sensi  del  presente  articolo,  con  provvedimento  dei
presidenti delle autorita' portuali, sentito il comitato  portuale  e
le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati  da
un apposito decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
sentita la commissione consultiva centrale,  dalle  societa'  di  cui
all'articolo 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16
e  18.  Tali  societa'  ed  imprese,  qualora  debbano  procedere  ad
assunzioni, sono  obbligate  fino  al  31  dicembre  del  terzo  anno
successivo alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ad
impiegare con priorita' il personale di cui al presente comma. 
  4. Il personale, impiegato in mobilita'  temporanea  ai  sensi  del
comma  3,  conserva,  in  continuita'  di  rapporto  di  lavoro,   il
trattamento  previdenziale  e  pensionistico  in  essere  alla   data
dell'impiego  temporaneo,  nonche'   ad   personam   il   trattamento
retributivo, mantenendo  l'eventuale  importo  differenziale  fino  a
riassorbimento.  Le  societa'  e  le  imprese  di  cui  al  comma  3,
provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione
a tali  lavoratori  della  retribuzione  e  di  tutti  i  trattamenti
accessori. Il trattamento normativo, gli orari  e  le  condizioni  di
lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito  di
contrattazione collettiva  con  le  societa'  e  le  imprese  che  lo
impiegano. Il personale impiegato in regime di mobilita'  temporanea,
alla scadenza del termine previsto  nel  comma  3,  puo'  optare  per
l'assunzione   alle   dipendenze   dell'impresa   utilizzatrice,   in
alternativa alla reintegrazione presso l'autorita' portuale. 
  5. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita'
portuali istituite  nei  porti  in  cui  le  organizzazioni  portuali
svolgevano i servizi di interesse generale  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, lettera c), possono continuare a  svolgere  in  tutto  o  in
parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando  fino
ad esaurimento degli esuberi il personale  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, promuovendo anche la costituzione di  una  o  piu'
societa'  tra  le  imprese  operanti  nel  porto,  riservandosi   una
partecipazione comunque non maggioritaria. 
  6. Le autorita' portuali o, laddove  non  istituite,  le  autorita'
marittime, sulla base di criteri indicati con  decreto  del  Ministro
dei trasporti e della navigazione, concedono alle societa' ed imprese
di cui al comma 3 una riduzione degli oneri di  autorizzazione  o  di
concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e
degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico
delle medesime per effetto dell'impiego in mobilita'  temporanea  dei
lavoratori di cui al comma 3. 
 
          Nota all'art. 23:
             - Il D.Lgs. n. 29/1993  reca:  "Razionalizzazione  della
          organizzazione  delle Amministrazioni pubbliche e revisione
          della disciplina in materia di  pubblico  impiego  a  norma
          dell'art.  2  della  legge  23  ottobre  1992,  n. 421". Di
          seguito si riporta il testo degli artt. 32, 33, 34 e 35:
             "Art. 32. (Ricognizione delle vacanze di organico). - 1.
          Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'articolo
          1 ed al comma 2 dell'articolo 4  della  legge  29  dicembre
          1988,  n. 554, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della   funzione   pubblica   la
          consistenza  del  personale  come definito all'articolo 31,
          comma  1,  nonche'  i  conseguenti  carenze   ed   esuberi,
          unitamente  all'elenco  nominativo  di  tutti  i dipendenti
          appartenenti alle qualifiche, ed ai profili che  presentano
          esuberi.
             2.    I   dipendenti   appartenenti   a   qualifiche   o
          professionalita' che presentino esubero sono assoggettati a
          mobilita'  per  trasferimento  a   domanda   o   d'ufficio,
          privilegiando   la   mobilita'   all'interno  dello  stesso
          comparto di contrattazione. Le amministrazioni  di  cui  al
          comma  1 comunicano al personale interessato l'appartenenza
          ad una qualifica e ad  una  professionalita'  che  presenti
          esubero.
             3.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma 1
          trasmettono altresi'  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica l'elenco
          nominativo delle domande di  trasferimento  presentate  dal
          proprio  personale, con indicazione delle qualifiche, della
          sede di servizio  e  delle  sedi  richieste  accorpate  per
          provincia.
             4.  Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli
          adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non  possono  assumere
          nuovo   personale,   compreso   quello   appartenente  alle
          categorie protette.
             5.  Agli  enti  strumentali  e  agli  enti non economici
          dipendenti  dalle  regioni  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo  5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Fino
          al  31   dicembre   1993,   in   relazione   all'attuazione
          dell'articolo  89 dello Statuto della regione Trentino-Alto
          Adige,  approvato  con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, possono essere banditi
          concorsi ed effettuate assunzioni di personale per i  ruoli
          locali  delle  amministrazioni pubbliche nella provincia di
          Bolzano, nei limiti delle dotazioni  organiche  di  ciascun
          profilo professionale.
             6. Le norme di cui al presente articolo non si applicano
          ai  ricercatori,  tecnologi  e  tecnici specializzati delle
          istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione".
             "Art. 33. (Competenze dei  comitati  provinciali  e  dei
          comitati metropolitani). - 1. I comitati provinciali di cui
          all'articolo  17  del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n.  203, informano la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          - Dipartimento della  funzione  pubblica  sull'esito  degli
          accertamenti  effettuati ai sensi del medesimo articolo 17,
          comma  4,   e   formulano   proposte   per   la   razionale
          redistribuzione   del   personale   delle   amministrazioni
          pubbliche presenti nella  provincia,  con  indicazione  dei
          trasferimenti   di   personale   eventualmente   necessari,
          informandone  le  organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  sul piano locale presso le amministrazioni
          interessate.
             2. I comitati  metropolitani  istituiti  sul  territorio
          nazionale   predispongono   progetti   per   una  razionale
          redistribuzione  del  personale   nei   rispettivi   ambiti
          provinciali  con indicazione dei relativi trasferimenti del
          personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento   della   funzione   pubblica   e
          informandone   le   organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative sul piano locale presso le  amministrazioni
          interessate.
             3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          vengono  adottati  i  provvedimenti  di  trasferimento  del
          personale di cui ai commi 1 e 2".
             "Art.   34.   (Mobilita'   di   ufficio   e   messa   in
          disponibilita').  -  1.   Il personale che non ottemperi al
          trasferimento d'ufficio disposto ai sensi dell'articolo 32,
          comma 2, e' collocato in disponibilita' ai sensi del titolo
          VI, capo II, del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
             "Art.   35.   (Procedimento   per   l'attuazione   della
          mobilita'). - 1.  Con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri,  adottato  ai  sensi  dell'articolo 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale  secondo  le modalita' di cui all'articolo
          10, sono disciplinati:
             a)   i   criteri,   le  modalita'  e  le  procedure  per
          l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio, per la
          messa  in  disponibilita'  e  per   la   formazione   delle
          graduatorie,  che, per la mobilita' d'ufficio, sono formate
          sulla  base  dei  criteri  analoghi   a   quelli   previsti
          dall'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
             b)  i  criteri  di  coordinamento  tra i trasferimenti a
          domanda  e  d'ufficio,  ivi  compresi  quelli  disciplinati
          dall'articolo 33;
             c)  i  criteri  di  coordinamento  tra  le  procedure di
          mobilita' ed i nuovi accessi;
             d) le fasi della informazione ed  i  contenuti  generali