Art. 23. Consiglio nazionale della pubblica istruzione 1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle antichita' e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477. 2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo. 3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione: a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universita', eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, cosi' ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per gli istituti di istruzione artistica secondaria superiore, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero; b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione; c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo; d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di istituto di istruzione secondaria superiore e 1 di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo; e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo; f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione; g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole; h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici; l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno; m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole. 4. Il Consiglio nazionale e' integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973 n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando e' chiamato ad esprimere il parere sul progetto della Provincia di modifica dei programmi di insegnamento e di esame. 5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili piu' di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta. 6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni. 7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso puo' chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. 8. Il relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola. 9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalita' di cui al successivo articolo 31. 10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalita' di cui al successivo articolo 31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.
Note all'art. 23: - Il D.P.R. n. 416/1974, reca: Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. - L'art. 18 della legge n. 1477/1947 (Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione) cosi' dispone: "Art. 18. - Un consiglio di disciplina, nominato dal Ministro, da' parere sulle questioni disciplinari riguardanti il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione artistica. Esso e' presieduto da un professore universitario delle facolta' di giurisprudenza, membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e composto del direttore e del professore di accademie di belle arti, del direttore e del professore di conservatori di musica, membri del Consiglio superiore delle antichita' e delle belle arti". - Il testo dell'art. 9 del testo unificato approvato con D.P.R. n. 89/1983 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano e' il seguente: "Art. 9. - Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame e' comunicato al Ministro della pubblica istruzione per il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (ora Consiglio nazionale della pubblica istruzione, n.d.r.) prevista dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio superiore e' integrato da un rappresentante della provincia. La provincia adotta le modifiche dei programmi di insegnamento e di esame con propria legge. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole finzionanti fuori della provincia di Bolzano. La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma e' da intendere nel senso che puo' riguardare anche gli orari d'insegnamento".