Articolo 23 Segnali destinati a regolare il traffico dei veicoli 1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 12 del presente articolo, le sole luci che possono essere impiegati come segnali luminosi che regolano il traffico dei veicoli, diverse da quelle che sono destinate esclusivamente ai veicoli per trasporto pubblico, sono le seguenti ed hanno il significato indicato di seguito: a) Luci fisse: i) La luce verde significa autorizzazione a procedere; tuttavia, una luce verde destinata a regolare il traffico in una intersezione non autorizza i conducenti a passare se nella direzione in cui vogliono procedere, l'ingombro del traffico e' tale che, se essi impegnassero l'intersezione, non potrebbero verosimilmente averla sgombrata al momento del cambiamento di fase; ii) La luce rossa significa divieto di procedere; i veicoli non devono superare la striscia di arresto, la perpendicolare del segnale, oppure, se il segnale e' posto al centro o dall'altro lato dell'intersezione, essi non debbono immettersi nella intersezione o sul passaggio pedonale posto nella intersezione stessa; iii) La luce gialla, che deve apparire sola o nello stesso tempo della luce rossa; quando essa appare sola, significa che nessun veicolo deve superare la striscia di arresto o la perpendicolare del segnale, a meno che esso non si trovi cosi' prossimo al segnale, quando la luce si accende, da non potersi piu' arrestare in condizioni di sicurezza sufficienti prima di aver superato la striscia di arresto o la perpendicolare del segnale. Se il segnale e' posto al centro o dall'altra parte dell'intersezione, la luce gialla significa che nessun veicolo deve immettersi nell'intersezione o sul passaggio pedonale posto nell'intersezione, a meno che esso non si trovi cosi' prossimo, quando la luce si accende da non potersi piu' arrestare in condizioni di sicurezza sufficienti prima di immettersi nella intersezione o sul passaggio pedonale. Quando essa e' accesa contemporaneamente alla luce rossa, significa che il segnale e' sul punto di cambiare, ma non modifica il divieto di procedere indicato dalla luce rossa. b) Luci lampeggianti: i) Una luce rossa lampeggiante, o due Luci rosse, che lampeggiano alternativamente, di cui una appare quando l'altra si spegne, montate sullo stesso supporto alla stessa altezza ed orien- tate nella medesima direzione indicano che i veicoli non debbono superare la striscia di arresto oppure, se non c'e' la striscia di arresto, la perpendicolare del segnale; dette luci possono essere impiegate soltanto nei passaggi a livello e negli accessi di ponti mobili o dei pontili d'imbarco dei ferryboats, oltre che per indicare il divieto di procedere a causa dei veicoli dei vigili del fuoco che sboccano sulla strada oppure dell'approssimarsi di un aeromobile la cui traiettoria incrocia a bassa quota la direzione della strada. ii) Una luce gialla lampeggiante o due luci gialle che lampeggiano alternativamente indicano che i conducenti possono procedere ma con particolare prudenza. 2. I segnali del sistema tricolore si compongono di tre luci, rispettivamente rossa, gialla e verde, non lampeggianti; la luce verde deve essere accesa solo quando le luci rossa e gialla sono spente. 3. I segnali del sistema bicolore si compongono di una luce rossa e di una verde, non lampeggianti. La luce rossa e la luce verde non debbono accendersi simultaneamente. I segnali del sistema bicolore saranno utilizzati soltanto nelle installazioni provvisorie, fatta riserva del termine previsto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione, per la sostituzione delle installazioni esistenti. 4. Le luci dei sistemi tricolore e bicolore menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere poste sia verticalmente, sia orizzontalmente. 5. Quando le luci sono poste verticalmente, la luce rossa deve essere in alto; quando esse sono poste orizzontalmente, la luce rossa deve essere posta dalla parte opposta a quella corrispondente al senso di circolazione. 6. Per il sistema tricolore, la luce gialla deve essere posta al centro. 7. Nei segnali dei sistemi tricolore e bicolore menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, tutte le luci debbono essere circolari. Le luci lampeggianti rosse menzionate al paragrafo 1 del presente articolo devono essere egualmente circolari. 8. Una luce gialla lampeggiante puo' essere installata sola; una luce del genere puo' anche sostituire le luci del sistema tricolore nelle ore di traffico poco intenso. 9. Quando la luce verde di un sistema tricolore presenta una o piu' frecce, l'accensione di detta freccia o di dette frecce indica che i veicoli possono prendere soltanto la direzione o le direzioni cosi' indicate. Le frecce che autorizzano a procedere diritto avranno la punta rivolta verso l'alto. 10. Quando un segnale del sistema tricolore comporta una o piu' luci verdi supplementari che presentano una o piu' frecce, l'accensione di detta o di dette frecce supplementari indica, qualunque sia in quel momento la fase in atto del sistema tricolore, che i veicoli sono autorizzati a proseguire la marcia nella direzione o nelle direzioni indicate dalla o dalle frecce; essa indica anche che, quando i veicoli si trovano su una corsia riservata alla circolazione nella direzione che e' indicata dalla freccia o la direzione che detta circolazione deve prendere, i conducenti devono, con la riserva di lasciar passare i veicoli della corrente di circolazione nella quale si immettono e con la riserva di non mettere in pericolo i pedoni, procedere nella direzione indicata in quanto la loro immobilita' bloccherebbe la circolazione dei veicoli che si trovano dietro di essi sulla stessa corsia. Dette luci verdi supplementari debbono essere poste preferibilmente sullo stesso livello della luce verde normale. 11. Quando sopra le corsie, delimitate da strisce longitudinali, di una carreggiata a piu' di due corsie, sono poste delle luci verdi o rosse, la luce rossa indica il divieto di immettersi nella corsia sopra la quale e' posta e la luce verde indica l'autorizzazione a percorrerla. La luce rossa cosi' posta deve avere la forma di due barre incrociate e la luce verde la forma di una freccia la cui punta e' orientata verso il basso. 12. La legislazione nazionale potra' prevedere l'installazione in alcuni passaggi a livello di una luce bianco-lunare lampeggiante a lenta cadenza che indichi l'autorizzazione a procedere. 13. Quando i segnali luminosi di circolazione sono destinati soltanti ai ciclisti, la restrizione sara' segnalata, se viene ritenuto necessario, per evitare confusione, dalla sagoma di un velocipede raffigurato nel segnale stesso oppure da un segnale di dimensioni ridotte completato da una targa rettangolare in cui figurera' un velocipede.