(Convenzione - art. 23)
    


                     Articolo 23
                   Fermata e sosta
1.   Fuori dei centri abitati, i veicoli e gli animali fermi o  in
sosta  debbono  essere  posti,  per  quanto  possibile,  fuori  della
carreggiata. Non debbono essere posti sulle piste per velocipedi, ne'
salvo quando consentito dalla legislazione nazionale applicabile, sui
marciapiedi o sulle banchine  predisposte  per  la  circolazione  dei
pedoni.
2.a)  Gli  animali ed i veicoli fermi o in sosta sulla carreggiata
debbono  essere  posti  il  piu'  vicino  possibile  al  bordo  della
carreggiata.  Un  conducente  non deve arrestare il proprio veicolo o
sostare su una carreggiata se non sul lato corrispondente per lui, al
senso  della  circolazione;  tuttavia,  tale  fermata  o   sosta   e'
autorizzata   sull'altro  lato  quando  non  e'  possibile  sul  lato
corrispondente al senso della circolazione a causa della presenza  di
binari.  Inoltre  le  Parti  contraenti  o  le loro parti costitutive
possono:
i)      non  vietare la fermata ne' la sosta sull'uno o sull'altro
lato in determinate condizioni specialmente se dei  segnali  stradali
vietano   la   fermata   sul   lato  corrispondente  al  senso  della
circolazione;
ii)  sulle carreggiate a senso unico. autorizzare la fermata e  la
sosta  sull'altro  lato,  contemporaneamente o no con la fermata e la
sosta sul lato corrispondente al senso della circolazione;
iii) autorizzare la fermata e la sosta al centro della carreggiata
entro delle aree particolarmente segnalate.
b)   Salvo disposizioni contrarie della legislazione nazionale,  i
veicoli  diversi  dai  velocipedi  a due ruote, dai ciclomotori a due
ruote oppure dai motocicli a due ruote senza carrozzetta non  debbono
fermarsi  o sostare in doppia fila sulla carreggiata. I veicoli fermi
o in sosta devono, con riserva dei casi in cui  la  disposizione  dei
luoghi  permette di fare altrimenti essere disposti parallelamente al
bordo della carreggiata.
3.a) La fermata e la  sosta  di  un  veicolo  sono  vietate  sulla
carreggiata:
i)      sui  passaggi  pedonali,  sui  passaggi per ciclisti e sui
passaggi a livello;
ii)  sui binari tramviari o ferroviari, posti sulla strada o cosi'
vicino a detti binari che  la  circolazione  dei  tram  o  dei  treni
potrebbe trovarsi ostacolata, nonche', con riserva della possibilita'
per  le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di prevedere
delle disposizioni contrarie,  sui  marciapiedi  e  sulle  piste  per
velocipedi;
b)      la  fermata e la sosta, di un veicolo sono vietate in ogni
luogo in cui esse possano costituire un pericolo, in particolare:
i)   sotto i cavalcavia e nelle gallerie  salvo  eventualmente  in
luoghi specialmente indicati;
ii)    sulla  carreggiata,  in prossimita' di dossi e nelle curve,
quando la  visibilita'  e'  insufficiente  perche'  il  sorpasso  del
veicolo  possa farsi in tutta sicurezza, tenuto conto della velocita'
dei veicoli sul tratto di strada in questione;
iii) sulla carreggiata in prossimita' di  un  segno  longitudinale
quando  il  capoverso b) ii) del presente paragrafo non si applica ma
la larghezza  della  carreggiata  tra  il  segno  ed  il  veicolo  e'
inferiore  a  3  metri  (10  piedi)  ed  il  segno e' tale che il suo
attraversamento e' vietato ai veicoli che lo abbordano  dallo  stesso
lato.
c)   La sosta di un veicolo sulla carreggiata e' vietata:
i)     in prossimita' dei passaggi a livello, delle intersezioni e
delle fermate degli autobus, dei filobus o dei veicoli che  circolano
su rotaie, entro le distanze precisate dalla legislazione nazionale;
ii)  davanti ai passi carrabili delle proprieta';
iii)  in ogni luogo in cui il veicolo in sosta impedisca l'accesso
ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure  la  spostamento  di
tale veicolo;
iv)   sulla carreggiata centrale delle strade atre corsie e, fuori
dai centri abitati, sulle  carreggiate  delle  strade  indicate  come
aventi la precedenza da una appropriata segnaletica;
v)      nei luoghi in cui il veicolo in sosta nasconda dei segnali
stradali o dei segnali luminosi  di  circolazione  alla  vista  degli
utenti della strada.
4.   Un conducente non deve lasciare il proprio veicolo o i propri
animali  senza avere preso tutte le precauzioni opportune per evitare
ogni incidente e, nel caso di un autoveicolo, per  evitare  che  esso
venga usato senza autorizzazione.
5.      Si  raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che
ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote o  da  un
motociclo  a  due  ruote  senza  carrozzetta, nonche' ogni rimorchio,
agganciato o no, fermo sulla carreggiata fuori di un centro  abitato,
sia  segnalato  a  distanza,  a  mezzo di un dispositivo appropriato,
posto nel luogo piu' indicato per avvertire sufficientemente in tempo
gli altri conducenti che si avvicinano:
a)    quando il veicolo e' fermo di  notte  sulla  carreggiata  in
condizioni  tali  che  i  conducenti  che  si  avvicinano non possono
rendersi contro dell'ostacolo che esso costituisce;
b)   quando il conducente, in altri casi, e'  stato  costretto  ad
immobilizzare  il  proprio  veicolo  in un luogo in cui la fermata e'
vietata.
6.   Nulla nel presente articolo potra' essere  interpretato  come
un impedimento per le Parti contraenti o le loro parti costitutive ad
imporre altre restrizioni di sosta o di fermata.