Articolo 23 Fermata e sosta 1. Fuori dei centri abitati, i veicoli e gli animali fermi o in sosta debbono essere posti, per quanto possibile, fuori della carreggiata. Non debbono essere posti sulle piste per velocipedi, ne' salvo quando consentito dalla legislazione nazionale applicabile, sui marciapiedi o sulle banchine predisposte per la circolazione dei pedoni. 2.a) Gli animali ed i veicoli fermi o in sosta sulla carreggiata debbono essere posti il piu' vicino possibile al bordo della carreggiata. Un conducente non deve arrestare il proprio veicolo o sostare su una carreggiata se non sul lato corrispondente per lui, al senso della circolazione; tuttavia, tale fermata o sosta e' autorizzata sull'altro lato quando non e' possibile sul lato corrispondente al senso della circolazione a causa della presenza di binari. Inoltre le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono: i) non vietare la fermata ne' la sosta sull'uno o sull'altro lato in determinate condizioni specialmente se dei segnali stradali vietano la fermata sul lato corrispondente al senso della circolazione; ii) sulle carreggiate a senso unico. autorizzare la fermata e la sosta sull'altro lato, contemporaneamente o no con la fermata e la sosta sul lato corrispondente al senso della circolazione; iii) autorizzare la fermata e la sosta al centro della carreggiata entro delle aree particolarmente segnalate. b) Salvo disposizioni contrarie della legislazione nazionale, i veicoli diversi dai velocipedi a due ruote, dai ciclomotori a due ruote oppure dai motocicli a due ruote senza carrozzetta non debbono fermarsi o sostare in doppia fila sulla carreggiata. I veicoli fermi o in sosta devono, con riserva dei casi in cui la disposizione dei luoghi permette di fare altrimenti essere disposti parallelamente al bordo della carreggiata. 3.a) La fermata e la sosta di un veicolo sono vietate sulla carreggiata: i) sui passaggi pedonali, sui passaggi per ciclisti e sui passaggi a livello; ii) sui binari tramviari o ferroviari, posti sulla strada o cosi' vicino a detti binari che la circolazione dei tram o dei treni potrebbe trovarsi ostacolata, nonche', con riserva della possibilita' per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di prevedere delle disposizioni contrarie, sui marciapiedi e sulle piste per velocipedi; b) la fermata e la sosta, di un veicolo sono vietate in ogni luogo in cui esse possano costituire un pericolo, in particolare: i) sotto i cavalcavia e nelle gallerie salvo eventualmente in luoghi specialmente indicati; ii) sulla carreggiata, in prossimita' di dossi e nelle curve, quando la visibilita' e' insufficiente perche' il sorpasso del veicolo possa farsi in tutta sicurezza, tenuto conto della velocita' dei veicoli sul tratto di strada in questione; iii) sulla carreggiata in prossimita' di un segno longitudinale quando il capoverso b) ii) del presente paragrafo non si applica ma la larghezza della carreggiata tra il segno ed il veicolo e' inferiore a 3 metri (10 piedi) ed il segno e' tale che il suo attraversamento e' vietato ai veicoli che lo abbordano dallo stesso lato. c) La sosta di un veicolo sulla carreggiata e' vietata: i) in prossimita' dei passaggi a livello, delle intersezioni e delle fermate degli autobus, dei filobus o dei veicoli che circolano su rotaie, entro le distanze precisate dalla legislazione nazionale; ii) davanti ai passi carrabili delle proprieta'; iii) in ogni luogo in cui il veicolo in sosta impedisca l'accesso ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure la spostamento di tale veicolo; iv) sulla carreggiata centrale delle strade atre corsie e, fuori dai centri abitati, sulle carreggiate delle strade indicate come aventi la precedenza da una appropriata segnaletica; v) nei luoghi in cui il veicolo in sosta nasconda dei segnali stradali o dei segnali luminosi di circolazione alla vista degli utenti della strada. 4. Un conducente non deve lasciare il proprio veicolo o i propri animali senza avere preso tutte le precauzioni opportune per evitare ogni incidente e, nel caso di un autoveicolo, per evitare che esso venga usato senza autorizzazione. 5. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, nonche' ogni rimorchio, agganciato o no, fermo sulla carreggiata fuori di un centro abitato, sia segnalato a distanza, a mezzo di un dispositivo appropriato, posto nel luogo piu' indicato per avvertire sufficientemente in tempo gli altri conducenti che si avvicinano: a) quando il veicolo e' fermo di notte sulla carreggiata in condizioni tali che i conducenti che si avvicinano non possono rendersi contro dell'ostacolo che esso costituisce; b) quando il conducente, in altri casi, e' stato costretto ad immobilizzare il proprio veicolo in un luogo in cui la fermata e' vietata. 6. Nulla nel presente articolo potra' essere interpretato come un impedimento per le Parti contraenti o le loro parti costitutive ad imporre altre restrizioni di sosta o di fermata.