Art. 23.
                           Corpi artistici
  1. Il personale dipendente della fondazione puo' svolgere attivita'
di  lavoro  autonomo  per  prestazioni  di  alto  valore  artistico e
professionale,  con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione
delle  fondazioni,  e  sempre  che  cio'  non pregiudichi le esigenze
produttive della fondazione.
  2.  I  corpi  artistici  possono costituirsi in forma organizzativa
autonoma,   se   cio'   non   pregiudica   il   regolare  svolgimento
dell'attivita'  della fondazione, previa autorizzazione del consiglio
di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:
    a)  al  mantenimento  del rapporto di lavoro con la fondazione da
parte  di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di
tale  appartenenza  in  occasione  delle  manifestazioni cui il corpo
organizzato  partecipa,  salvo  che la costituzione in forma autonoma
non  sia  concordata  in  vista  di  una  consensuale  cessazione del
rapporto di lavoro dipendente;
    b)  alla  tutela  delle  esigenze  organizzative  dell'ente,  con
particolare  riferimento  alla utilizzazione del personale necessario
per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attivita';
    c)  al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente
concordati,  in  termini  di  cessione  totale  o parziale di diritti
radiofonici   o   televisivi,   o   di   partecipazione  ai  proventi
dell'attivita',  anche in considerazione della utilizzazione del nome
della fondazione.
  3.  Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici
organizzati  si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-bis,
comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
 
          Nota all'art. 23:
            -  Il  testo  degli articoli 13-bis, comma 1, lettera i),
          65, comma 2, lettera c-quinquies) e 110-bis del T.U.  delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917, e' il seguente:
             "Art.  13-bis  (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
          lorda si detrae  un  importo  pari  al  27  per  cento  dei
          seguenti   oneri   sostenuti   dal   contribuente,  se  non
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
              a)-h) (omissis);
              i)  le  erogazioni  liberali in denaro, per importo non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato".
             "Art. 65. - 1. (Omissis).
             2. Sono inoltre deducibili:
              a)-c) (omissis);
              c-quinquies) le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo  non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche'  per  la  produzione  di  vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato".
             "Art.  110-bis  (Detrazioni  di  imposta  per  oneri). -
          Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
          ammontare, un importo pari al  27  per  cento  degli  oneri
          indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art.
          13-bis.  La  detrazione  spetta a condizione che i predetti
          oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli
          redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In
          caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della
          detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente
          ha conseguito il rimborso e' aumentata di un  importo  pari
          al 27 per cento dell'onere rimborsato".