Art. 23.
                         Edifici scolastici
 1.  Gli  edifici  delle  istituzioni  prescolastiche,   scolastiche,
comprese  le  universita'  e  delle  altre  istituzioni  di interesse
sociale  nel  settore  della  scuola  devono   assicurare   la   loro
utilizzazione  anche  da  parte  di  studenti  non  deambulanti o con
difficolta' di deambulazione.
 2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui  agli
articoli  7,  15,  e  17, le strutture esterne quelle di cui all'art.
10.
 3. L'arredamento, i sussidi didattici e le  attrezzature  necessarie
per assicurare lo svolgimento delle attivita' didattiche devono avere
caratteristiche  particolari  per  ogni  caso di invalidita' (banchi,
sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
 4. Nel caso di edifici scolastici a piu' piani senza  ascensore,  la
classe  frequentata  da un alunno non deambulante deve essere situata
in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo
orizzontale o raccordato con rampe.