Art. 23 (Cessazione dei regimi di esclusiva) 1. A decorrere dal 1o gennaio 1997 cessano i seguenti regimi di esclusiva previsti in favore dell'Ente nazionale idrocarburi S.p.A., di seguito denominato ENI, nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 1, della legge n.136 del 1953; b) costruzione ed esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 2, della legge n. 136 del 1953; c) stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi, di cui all'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n.170. 2. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e il diritto alla prosecuzione delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in corso al 31 dicembre 1996 restano validi fino al completamento dei relativi procedimenti di attribuzione dei titoli minerari di cui all'articolo 24.