Art. 23
                (Cessazione dei regimi di esclusiva)
   1.  A  decorrere  dal 1o gennaio 1997 cessano i seguenti regimi di
esclusiva  previsti in favore dell'Ente nazionale idrocarburi S.p.A.,
di  seguito  denominato ENI, nelle zone delimitate nella tabella A ed
annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953:
   a) ricerca  e  coltivazione di idrocarburi, di cui all'articolo 2,
     comma 1, numero 1, della legge n.136 del 1953;
   b) costruzione  ed esercizio delle condotte per il trasporto degli
     idrocarburi  minerali nazionali, di cui all'articolo 2, comma 1,
     numero 2, della legge n. 136 del 1953;
   c) stoccaggio  sotterraneo  di  gas  naturale  nei  giacimenti  di
     idrocarburi,  di  cui all'articolo 2 della legge 26 aprile 1974,
     n.170.
   2.  Le  autorizzazioni  rilasciate  fino  alla  data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  e  il diritto alla prosecuzione delle
attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in corso
al 31 dicembre 1996 restano validi fino al completamento dei relativi
procedimenti  di attribuzione dei titoli minerari di cui all'articolo
24.