Art. 23. Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 Trasferimento delle risorse dell'ex Agensud 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 108, e' aggiunto il seguente periodo: "Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze e' disposto, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, secondo criteri e modalita' attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE". Modifiche in tema di versamenti di imposte 2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nei commi 204 e 209 le parole: "entro il termine perentorio del 30 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998"; b) nel comma 208 le parole: "fino al 30 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 28 febbraio 1998"; c) nel comma 209 dopo le parole: "i contribuenti" sono inserite le seguenti: "e i sostituti d'imposta". Detraibilita' di crediti d'IVA 3. Dagli importi dovuti a saldo per le regolarizzazioni di cui ai commi da 204 a 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' consentito detrarre gli eventuali crediti d'imposta sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tale detrazione non puo' comunque superare il saldo dovuto a titolo di regolarizzazione e comporta la definitiva rinuncia all'eventuale eccedenza a credito.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla presente legge: "Art. 22. - 1-107. (Omissis). 108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti locali, nonche' agli altri enti di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge. Il trasferimento delle predette risorse e delle reltive concorrenze e' disposto, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, secondo criteri e modalita' attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE. 109-224. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 204 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla presente legge: "Art. 3. - 1-203. (Omissis). 204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la sanatoria delle irregolarita' e delle comissioni relative ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente puo' regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, provvedendo a versare, entro il terrnine perentorio del 28 febbraio 1998 , l'imposta stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, del venti per cento o del quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi, rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato articolo 48, le soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla meta'. L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633 del 1972. 205-217. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 209 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla presente legge: "1-208. (Omissis). 209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti e i sostituti d'imposta possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998 , gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , sono stabilite le modalita' del versamento. 210-217. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla presente legge: "Art. 3. - 1-207. (Omissis). 208. Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 28 febbraio 1998 , anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta. 209-217. (Omissis)". - Il comma 209 dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla presente legge, e' riportato in una precedente nota del presente articolo. - I commi 204, 208 e 209 dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla presente legge, sono riportati rispettivamente nelle precedenti note del presente articolo. - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "Art. 3. - 1-204. (Omissis). 205. Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione. 206. Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto a notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione a ruolo o se entro il 30 settembre 1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto -legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 si applicano le disposizioni del periodo seguente, a condizione che il contribuente effettui il versamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli avvisi di pagamento notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per il versamento e' prorogato al 31 gennaio 1997. Se la violazione e' gia' stata constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 e' pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996. 207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 204, 205 e 206 deve essere effettuato con le modalita' indicate nell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza puo' essere effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta. 209-217. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427: "Art. 66. - 1-9. (Omissis). 9 -bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attivita' previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c) , del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblcato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica, gli obiettivi del decreto -legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, ne' devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si da' luogo a rimborsi 10-22-bis. (Omissis) ".