Art. 23. (a) (( Ruolo unico dei dirigenti )) (( 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale. 2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. 3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b), sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica, nonche' le modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea. )) (a) Articolo sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si trascrive il testo dell'art. 23 sostituito: "Art. 23 (Albo dei dirigenti). - 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica un albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo curriculum, a fini conoscitivi e per consentire l'attuazione della disciplina in materia di mobilita'. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede a definire le modalita' di costituzione e di tenuta dell'albo di cui al comma 1". (b) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.". Per il testo del relativo art. 17, si veda la nota (b) all'art. 6.