Art. 23. (a)
                   (( Ruolo unico dei dirigenti ))
((  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La  distinzione  in
fasce   ha   rilievo   agli  effetti  del  trattamento  economico  e,
limitatamente  a  quanto  previsto  dall'articolo  19,  ai  fini  del
conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
 2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima
applicazione  del  presente  decreto i dirigenti generali in servizio
all'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  al  comma  3   e,
successivamente,  i  dirigenti  che  abbiano  ricoperto  incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi  dell'articolo  19
per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle
misure  previste  dall'articolo  21,  comma  2,  per  le  ipotesi  di
responsabilita' dirigenziale.  Nella seconda fascia sono inseriti gli
altri  dirigenti  in  servizio  alla  medesima  data  e  i  dirigenti
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
 3.  Con  regolamento  da  emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (b),
sono  disciplinate  le  modalita'  di costituzione e tenuta del ruolo
unico, articolato in modo da  garantire  la  necessaria  specificita'
tecnica,  nonche'  le  modalita'  dei  concorsi  per  l'accesso  alla
dirigenza di cui all'articolo 28. Il regolamento disciplina  altresi'
le  modalita'  di  elezione del componente del comitato di garanti di
cui all'articolo 21, comma 3.
 4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  cura  una  banca  dati
informatica  contenente i dati curricolari e professionali di ciascun
dirigente, al  fine  di  promuovere  la  mobilita'  e  l'interscambio
professionale    degli    stessi    fra    amministrazioni   statali,
amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e
dell'Unione europea. ))
  (a) Articolo sostituito dall'art. 15  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 80. Si trascrive il testo dell'art. 23 sostituito:
  "Art.  23  (Albo  dei  dirigenti).  -  1.  E'  istituito  presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  un  albo  dei  dirigenti  in servizio nelle amministrazioni
pubbliche, comprensivo del relativo curriculum,  a fini conoscitivi e
per consentire l'attuazione della disciplina in materia di mobilita'.
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
emanare  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
si  provvede  a  definire  le  modalita'  di costituzione e di tenuta
dell'albo di cui al comma 1".
  (b)   La   legge   23   agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri.".  Per il testo del relativo art. 17, si veda
la nota (b) all'art. 6.