Art. 23.
                  Conferimento di funzioni ai comuni
  1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti
la realizzazione, l'ampliamento, la  cessazione, la riattivazione, la
localizzazione  e la  rilocalizzazione  di  impianti produttivi,  ivi
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
  2.  Nell'ambito delle  funzioni conferite  in materia  di industria
dall'articolo  19, le  regioni  provvedono,  nella propria  autonomia
organizzativa  e  finanziaria,  anche   attraverso  le  province,  al
coordinamento e  al miglioramento dei servizi  e dell'assistenza alle
imprese,  con particolare  riferimento  alla  localizzazione ed  alla
autorizzazione  degli impianti  produttivi e  alla creazione  di aree
industriali. L'assistenza consiste, in  particolare, nella raccolta e
diffusione, anche  in via telematica, delle  informazioni concernenti
l'insediamento  e  lo  svolgimento  delle  attivita'  produttive  nel
territorio  regionale,  con  particolare riferimento  alle  normative
applicabili, agli strumenti agevolativi  e all'attivita' delle unita'
organizzative  di  cui  all'articolo  24, nonche'  nella  raccolta  e
diffusione   delle   informazioni   concernenti  gli   strumenti   di
agevolazione  contributiva e  fiscale a  favore dell'occupazione  dei
lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
  3.  Le  funzioni  di assistenza  sono  esercitate  prioritariamente
attraverso gli sportelli unici per le attivita' produttive.