Art. 23 
                              Contratti 
 
  1.  I  contratti  relativi  alla   prestazione   dei   servizi   di
investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare  e'
consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita  la  Banca  d'Italia,  puo'
prevedere con regolamento che, per motivate  ragioni  tecniche  o  in
relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari  tipi
di contratto possano o debbano essere stipulati in altra  forma.  Nei
casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo. 
  2.  E'  nulla  ogni  pattuizione  di  rinvio  agli   usi   per   la
determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di  ogni  altro
onere a suo carico. In tal casi nulla e' dovuto. 
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere  fatta
valere solo dal cliente. 
  4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non  si
applicano ai servizi  di  investimento  ne'  al  servizio  accessorio
previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f). 
  5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento,  agli
strumenti finanziari derivati nonche' a quelli  analoghi  individuati
ai sensi dell'articolo 18,  comma  5,  lettera  a),  non  si  applica
l'articolo 1933 del codice civile. 
  6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello
svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta
ai soggetti abilitati l'onere  della  prova  di  aver  agito  con  la
specifica diligenza richiesta. 
 
          Nota all'art. 23: 
            - Il Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 1  settembre  1993,  n.
          385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
          creditizia)  disciplina  la  trasparenza  delle  condizioni
          contrattuali nelle operazioni bancarie e finanziarie.