Art. 23
           Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21)

  1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che
intenda   farsi   garante   dell'ingresso   di   uno  straniero,  per
consentirgli  l'inserimento  nel  mercato del lavoro, deve presentare
entro  60  giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo
3,  comma  4,  apposita  richiesta  nominativa,  alla  questura della
provincia   di   residenza,   la   cui   autorizzazione  all'ingresso
costituisce  titolo  per  il  rilascio  del  visto  di  ingresso.  Il
richiedente  deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo
straniero  alloggio,  copertura  dei  costi  per  il  sostentamento e
assistenza  sanitaria  per  la  durata  del  permesso  di  soggiorno.
L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri
requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo
le  modalita'  indicate  nei  decreti  di  attuazione  del  documento
programmatico  per  gli  ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro  e  non  oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa
consente  di  ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento,
un  permesso  di  soggiorno  per  un  anno  a fini di inserimento nel
mercato del lavoro.
  2.  Sono  ammessi  a  prestare  le  garanzie  di cui al comma 1, le
regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali,
gli  enti  e  le  associazioni  del volontariato operanti nel settore
dell'immigrazione   da  almeno  tre  anni,  provvisti  dei  requisiti
patrimoniali  e organizzativi individuati con regolamento da adottare
con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con
i  Ministri  dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo
stesso  regolamento  puo'  prevedere  la formazione e le modalita' di
tenuta  di  un  elenco  degli  enti  e  delle  associazioni ammessi a
prestare la suddetta garanzia.
  3.  La  prestazione  di garanzia per l'accesso al lavoro e' ammessa
secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione, il quale
stabilisce  in  particolare il numero massimo di garanzie che ciascun
soggetto puo' prestare in un anno.
  4.  Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei
decreti  di  cui  all'articolo  3,  comma  4, nei limiti e secondo le
modalita'   stabiliti  da  detti  decreti,  i  visti  d'ingresso  per
inserimento  nel  mercato  del lavoro sono rilasciati su richiesta di
lavoratori  stranieri  residenti  all'estero  e  iscritti in apposite
liste  tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
con  graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione. Il regolamento
di  attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al
presente comma.