Art. 23
                        Sostanze radioattive
  1.  Il datore di lavoro deve assicurarsi che la movimentazione o la
manipolazione ed il deposito di colli contenenti sostanze radioattive
siano effettuati per il  tempo  strettamente  necessario  secondo  le
modalita'   individuate   dall'Autorita'   sentita  l'Azienda  unita'
sanitaria locale competente.