Art. 23.


Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
  operati dalla societa' civile nello spirito della sussidiarieta'

  1.  Per  la  realizzazione  di opere di interesse locale, gruppi di
cittadini  organizzati possono formulare all'ente locale territoriale
competente  proposte  operative  di  pronta  realizzabilita',  (( nel
rispetto  degli  strumenti  urbanistici  vigenti  o delle clausole di
salvaguardia  degli  strumenti urbanistici adottati, )) indicandone i
costi  ed  i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo.
L'ente  locale  provvede  sulla  proposta,  con il coinvolgimento, se
necessario,  di  eventuali  soggetti,  enti  ed  uffici  interessati,
fornendo   prescrizioni   ed  assistenza.  Gli  enti  locali  possono
predisporre  apposito  regolamento per disciplinare le attivita' ed i
processi di cui al presente comma.
  2.  Decorsi  2  mesi  dalla  presentazione  della  proposta,  (( la
proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente
locale  puo',  con  motivata  delibera, disporre l'approvazione delle
proposte  formulate  ai sensi del comma 1, regolando altresi' le fasi
essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.
))  La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che
riguardino   immobili   sottoposti   a   tutela  storico-artistica  o
paesaggistico-ambientale  e'  subordinata  al preventivo rilascio del
parere  o  dell'autorizzazione  richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti.  Si  applicano  in particolare le disposizioni (( del codice
dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. ))
  3.  Le  opere  realizzate  sono  acquisite  a  titolo originario al
patrimonio indisponibile dell'ente competente.
  4.  La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo' in ogni
caso  dare  luogo  ad  oneri  fiscali  ed amministrativi a carico del
gruppo  attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.
((  Le spese )) per la formulazione delle proposte e la realizzazione
delle  opere  sono,  fino alla attuazione del federalismo fiscale, ((
ammesse )) in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che ((
le  hanno  sostenute,  )) nella misura del 36 per cento, nel rispetto
dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui all'articolo 1 della
legge   27   dicembre  1997,  n.  449  e  relativi  provvedimenti  di
attuazione,  e  per  il  periodo  di  applicazione delle agevolazioni
previste  dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista
la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
  5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle
regioni  a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali
vigenti  siano gia' conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del
presente  articolo.  Resta  fermo  che le regioni a statuto ordinario
possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui  al  periodo  precedente. E' fatta in ogni caso salva la potesta'
legislativa  esclusiva  delle  regioni  a  statuto  speciale  e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
 
          Riferimenti normativi:
             Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004, n. 42, reca
          «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai sensi
          dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
             - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 27
          dicembre   1997,   n.   449,   recante   «Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica»:
             «Art.  1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
          di   recupero   del  patrimonio  edilizio)  -  1.  Ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, si detrae
          dall'imposta   lorda,   fino   alla   concorrenza  del  suo
          ammontare,  una  quota  delle  spese  sostenute  sino ad un
          importo  massimo  delle  stesse  di  lire  150  milioni  ed
          effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
          interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
          della  legge  5  agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di
          edificio  residenziale  di  cui  all'art.  1117, n. 1), del
          codice   civile,   nonche'   per   la  realizzazione  degli
          interventi  di  cui  alle  lettere b), c) e d) dell'art. 31
          della  legge  5  agosto  1978,  n.  457  , effettuati sulle
          singole   unita'   immobiliari  residenziali  di  qualsiasi
          categoria  catastale,  anche rurali, possedute o detenute e
          sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese
          quelle  di  progettazione  e  per prestazioni professionali
          connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a
          norma  degli  edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.
          46  ,  per  quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle
          norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 ,
          per  gli  impianti  a  metano. La stessa detrazione, con le
          medesime  condizioni  e  i  medesimi limiti, spetta per gli
          interventi  relativi  alla  realizzazione  di autorimesse o
          posti  auto  pertinenziali  anche a proprieta' comune, alla
          eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  aventi  ad
          oggetto  ascensori  e  montacarichi,  alla realizzazione di
          ogni   strumento   che,  attraverso  la  comunicazione,  la
          robotica  e  ogni  altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
          sia  adatto  a  favorire  la  mobilita'  interna ed esterna
          all'abitazione  per  le  persone  portatrici di handicap in
          situazioni  di  gravita',  ai  sensi  dell'art. 3, comma 3,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure
          finalizzate  a  prevenire il rischio del compimento di atti
          illeciti  da  parte  di  terzi, alla realizzazione di opere
          finalizzate  alla  cablatura degli edifici, al contenimento
          dell'inquinamento  acustico,  al  conseguimento di risparmi
          energetici  con  particolare  riguardo all'installazione di
          impianti  basati  sull'impiego  delle  fonti rinnovabili di
          energia,  nonche'  all'adozione  di misure antisismiche con
          particolare  riguardo  all'esecuzione di opere per la messa
          in   sicurezza   statica,   in   particolare   sulle  parti
          strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
          infortuni  domestici.  Gli interventi relativi all'adozione
          di  misure  antisismiche  e  all'esecuzione di opere per la
          messa  in  sicurezza statica devono essere realizzati sulle
          parti  strutturali  degli  edifici  o  complessi di edifici
          collegati  strutturalmente  e comprendere interi edifici e,
          ove  riguardino  i  centri  storici, devono essere eseguiti
          sulla  base  di  progetti  unitari  e non su singole unita'
          immobiliari.  Gli  effetti  derivanti dalle disposizioni di
          cui  al  presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
          gia'  previste  sugli  immobili oggetto di vincolo ai sensi
          della   legge   1°  giugno  1939,  n.  1089,  e  successive
          modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
             1-bis.  La  detrazione  compete,  altresi', per le spese
          sostenute    per    la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria  atta  a  comprovare  la sicurezza statica del
          patrimonio  edilizio,  nonche'  per  la realizzazione degli
          interventi    necessari    al   rilascio   della   suddetta
          documentazione.
             2.  La  detrazione  stabilita al comma 1 e' ripartita in
          quote  costanti  nell'anno  in  cui sono state sostenute le
          spese  e  nei  quattro  periodi  d'imposta  successivi.  E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  dieci  quote  annuali  costanti  e  di pari
          importo.
             3.  Con  decreto  del Ministro delle finanze di concerto
          con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita'
          di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 2
          nonche'  le  procedure  di  controllo,  da effettuare anche
          mediante  l'intervento  di  banche  o  della societa' Poste
          italiane  S.p.A., in funzione del contenimento del fenomeno
          dell'evasione   fiscale  e  contributiva,  ovvero  mediante
          l'intervento  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali, in
          funzione  dell'osservanza  delle norme in materia di tutela
          della  salute  e  della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
          cantieri,  previste  dal  decreto  legislativo 19 settembre
          1994, n. 626 , e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          494   ,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,
          prevedendosi  in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
          dal  diritto  alla  detrazione.  Le  detrazioni  di  cui al
          presente   articolo   sono   ammesse  per  edifici  censiti
          all'ufficio  del  catasto  o  di  cui  sia  stato richiesto
          l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
          sugli  immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
          dovuta.
             4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3
          i  comuni  possono deliberare l'esonero dal pagamento della
          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
             5.  I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
          anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
          eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
          inagibili   o   inabitabili  o  interventi  finalizzati  al
          recupero    di    immobili   di   interesse   artistico   o
          architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
          alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
          pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
          agevolata    e'   applicata   limitatamente   alle   unita'
          immobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di
          tre anni dall'inizio dei lavori.
             6.  La  detrazione  compete,  per le spese sostenute nel
          periodo  d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e
          in  quello  successivo,  per una quota pari al 41 per cento
          delle  stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
          in  corso  alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001,
          per una quota pari al 36 per cento.
             7.  In  caso  di  vendita  dell'unita' immobiliare sulla
          quale  sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
          1   le   detrazioni   previste  dai  precedenti  commi  non
          utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
          rimanenti   periodi   di   imposta   di   cui  al  comma  2
          all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
             8.  I  fondi  di  cui  all'art. 2, comma 63, lettera c),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vengono destinati ad
          incrementare  le  risorse di cui alla lettera b) del citato
          comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
          modalita' di cui alla medesima lettera b).
             9.  I  commi  40,  41  e  42  dell'art. 2 della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
              “40.  Per  i  soggetti  o i loro aventi causa che
          hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione
          edilizia  in  sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28
          febbraio   1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni,  e
          dell'articolo  39  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
          successive  modificazioni,  il mancato pagamento del triplo
          della  differenza  tra la somma dovuta e quella versata nel
          termine  previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n.
          724  del  1994,  e  successive  modificazioni, o il mancato
          pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo
          39,  comma  5,  della  medesima  legge  n.  724 del 1994, e
          successive     modificazioni,    comporta    l'applicazione
          dell'interesse   legale   annuo   sulle  somme  dovute,  da
          corrispondere  entro sessanta giorni dalla data di notifica
          da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
              41.  E'  ammesso  il  versamento  della somma di cui al
          comma  40  in un massimo di cinque rate trimestrali di pari
          importo.  In  tal  caso, gli interessati fanno pervenire al
          comune,   entro   trenta  giorni  dalla  data  di  notifica
          dell'obbligo  di  pagamento,  il  prospetto  delle  rate in
          scadenza,   comprensive   degli   interessi   maturati  dal
          pagamento  della  prima  rata, allegando l'attestazione del
          versamento della prima rata medesima.
              42.  Nei  casi  di  cui  al comma 40, il rilascio della
          concessione   o   dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'
          subordinato  all'avvenuto  pagamento dell'intera oblazione,
          degli  oneri  concessori,  ove  dovuti,  e degli interessi,
          fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  38  della
          citata    legge    n.    47    del   1985,   e   successive
          modificazioni”.
             10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
          successive  modificazioni,  deve  intendersi  nel senso che
          l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
          dell'espressione  del  parere  di  propria competenza, deve
          attenersi    esclusivamente    alla    valutazione    della
          compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
          i  quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione alle
          specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
             11.  Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
          all'aliquota  del  10  per  cento), allegata al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e
          successive  modificazioni,  dopo il numero 127-undecies) e'
          inserito il seguente:
             “127-duodecies)  prestazioni  di servizi aventi ad
          oggetto  la  realizzazione  di  interventi  di manutenzione
          straordinaria  di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
          b),  della  legge  5  agosto  1978, n. 457, agli edifici di
          edilizia residenziale pubblica; ".».