(( Art. 23-ter 
 
 
Modifiche alla legge 28 giugno 2012,  n.  92,  in  materia  di  fondi
          interprofessionali per la formazione continua )) 
 
  ((1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«14. In alternativa al modello previsto dai commi da  4  a  13  e
dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e  seguenti,
in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti,
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  consolidati
sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze
dei   predetti   settori,   quale   quello    dell'artigianato,    le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato  comma  4
possono, nel termine di sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, adeguare le fonti normative ed  istitutive  dei
rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi  interprofessionali,  di
cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  alle
finalita' perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad
assicurare  ai  lavoratori  una  tutela  reddituale  in  costanza  di
rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita' produttive
interessate. Ove a seguito della  predetta  trasformazione  venga  ad
aversi  la  confluenza,  in  tutto  o   in   parte,   di   un   fondo
interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono  fermi  gli
obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse
derivanti  da   tali   obblighi   sono   vincolate   alle   finalita'
formative».))