Art. 23
Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso
1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886,
n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il
registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite con un
decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo
decreto e' istituita un'apposita sezione dell'albo delle societa'
cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui
le societa' di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte.
2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito
dal seguente:
«Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica
nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita' di
lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base del
principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo
svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una
o piu' delle seguenti attivita':
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi
di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza
di inabilita' temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai
soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi
economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai
soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a
seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e
familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. Le attivita'
previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso
l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. ».
3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito
dal seguente:
«Le societa' possono inoltre promuovere attivita' di carattere
educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione
sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. Le societa' di
mutuo soccorso non possono svolgere attivita' diverse da quelle
previste dalla presente legge, ne' possono svolgere attivita' di
impresa.
Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso
quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari
integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 sono
svolte dalle Societa' nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie e patrimoniali.».
4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto
il seguente comma:
«Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le
persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di
mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste
siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i
Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza
dei lavoratori iscritti. E' ammessa la categoria dei soci
sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche
persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del
totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari».
5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto
il seguente comma:
«In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di
mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo
soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente
capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».
6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: « Vigilanza sulle banche
di credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso. ».
7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime
potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa' di
mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle
stesse sulla base di apposita convenzione.
2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa',
i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono
approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo
di accertare la conformita' dell'oggetto sociale alle disposizioni
dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818,
nonche' la loro osservanza in fatto.
2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette
disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La
perdita della qualifica di societa' di mutuo soccorso e la
cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle societa'
cooperative.».
8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si
interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro
consorzi esplica effetti ed e' diretta nei soli confronti delle
pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare
delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonche'
per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del
medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo.
10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, puo'
essere alimentato anche dalle risorse dell'ente a valere sul
contributo previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e puo' essere destinato anche
alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad
attivita' di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed
internazionale.
11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
e successive modificazioni, le seguenti parole: « essere iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.
12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
e successive modificazioni, dopo le parole: « le societa' finanziarie
possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle
cooperative » sono inserite le seguenti: « anche in piu' soluzioni, e
sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle
partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del
codice civile».
Riferimenti normativi
Si riportano gli articoli 3 e 8 della legge 15 aprile
1886, n. 3818 (Costituzione legale delle societa' di mutuo
soccorso), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1886, n.
100, come modificati dalla presente legge:
"Art. 3. La costituzione della societa' e
l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto
notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa
legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del codice di
commercio.
Lo statuto deve determinare espressamente:
La sede della societa';
I fini per i quali e' costituita;
Le condizioni e le modalita' di ammissione e di
eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono, e i
diritti che acquistano;
Le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione
del patrimonio sociale;
Le discipline alla cui osservanza e' condizionata la
validita' delle assemblee generali, delle elezioni e delle
deliberazioni;
L'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee
generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle
del comitato dei sindaci;
La formazione degli uffici esecutivi e di un comitato
di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
La costituzione della rappresentanza della societa', in
giudizio e fuori;
Le particolari cautele con cui possono essere
deliberati lo scioglimento, la proroga della societa' e le
modificazioni dello statuto, sempreche' le medesime non
siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli
precedenti.
Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo
soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci
altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri
persone fisiche di queste siano beneficiari delle
prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari
integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei
lavoratori iscritti. E' ammessa la categoria dei soci
sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere
anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un
terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i
soci ordinari."
"Art. 8. I lasciti o le donazioni che una societa'
avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed
avente carattere di perpetuita', saranno tenuti distinti
dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi
dovranno essere erogate in conformita' della destinazione
fissata dal testatore o dal donatore.
Se la societa' fosse liquidata, come pure se essa
perdesse semplicemente la personalita' giuridica, si
applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le
norme vigenti sulle opere pie.
In caso di liquidazione o di perdita della natura di
societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad
altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi
mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio
dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31
gennaio 1992, n. 59.".
Si riporta l'articolo 18 del decreto legislativo 2
agosto 2002 n. 220 (Norme in materia di riordino della
vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante:
«Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore»), pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2002,
n. 236, come modificato dalla presente legge:
"Art. 18. Vigilanza sulle banche di credito cooperativo
e sulle societa' di mutuo soccorso
1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e
tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse
autorita' vigilanti, le banche di credito cooperativo, come
definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina
dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti
all'autorita' governativa, limitatamente al rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i
rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi
sociali.
2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di
cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono
avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza
oneri per la finanza pubblica, della Associazione di
categoria specializzata e sue articolazioni territoriali,
che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali
delle revisioni effettuate.
2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte
alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e
delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente
decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le
revisioni anche nei confronti delle societa' di mutuo
soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle
stesse sulla base di apposita convenzione.
2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari
delle Societa', i modelli di verbale di revisione e di
ispezione straordinaria sono approvati con decreto del
Ministero dello sviluppo economico.
2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso
ha lo scopo di accertare la conformita' dell'oggetto
sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonche' la loro
osservanza in fatto.
2-quinquies. In caso di accertata violazione delle
suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero
dispongono La perdita della qualifica di societa' di mutuo
soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e
dall'Albo delle societa' cooperative.".
Si riportano gli l'articoli 4 e 12 del citato decreto
legislativo n. 220 del 2002:
"Art. 4. Oggetto della revisione cooperativa
1. La revisione cooperativa e' finalizzata a:
a) fornire agli organi di direzione e di
amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per
migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna,
al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla
vita sociale;
b) accertare, anche attraverso una verifica della
gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica
dell'ente, verificando l'effettivita' della base sociale,
la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo
scambio mutualistico con l'ente, la qualita' di tale
partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei
limiti previsti dalla legislazione vigente, e la
legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni
fiscali, previdenziali e di altra natura.
2. Il revisore accerta altresi' la consistenza dello
stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio
d'esercizio, delle relazioni del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale, nonche', ove
prevista, della certificazione di bilancio.
3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del
regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
accerta la correttezza e la conformita' dei rapporti
instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel
regolamento stesso."
"Art. 12. Provvedimenti.
1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in
sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, puo'
adottare, i seguenti provvedimenti:
a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti
cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto
ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione
dal registro prefettizio e dallo schedario generale della
cooperazione;
b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543
del codice civile;
c) scioglimento per atto dell'autorita', ai sensi
dell'articolo 2544 del codice civile;
d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo
2545 del codice civile;
e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell'articolo 2540 del codice civile.
2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a),
b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la
Commissione centrale per le cooperative.
3. Gli enti cooperativi che si sottraggono
all'attivita' di vigilanza o non rispettano finalita'
mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione
centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti
cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello
stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale
della cooperazione.
4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e
gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.
5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al
comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali.
5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato
motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche
parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza,
salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la
sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita'
dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali
obbligazioni contrattuali.
5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono
all'attivita' di vigilanza o risultano irreperibili al
momento delle verifiche disposte nei loro confronti si
applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro
500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del
comportamento elusivo da parte dell'autorita' di vigilanza
e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione
dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica alle
irregolarita' previste dall'articolo 10 della legge 23
luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della
sospensione semestrale di ogni attivita'.".
Si riporta l'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n.
49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure
urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione),
pubblicata nella Gazz. Uff. 5 marzo 1985, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17.
1. E' istituito presso la Sezione speciale per il
credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare
l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie
imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui
al comma 1.
3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per
una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle
societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno
presentato domanda di partecipazione e per una quota pari
al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e
delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della
legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte
di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite
dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta
norma. Per l'attivita' di formazione e consulenza alle
cooperative nonche' di promozione della normativa, le
societa' finanziarie ammesse alla partecipazione sono
autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non
superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli
interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5
marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad
integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente
articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di
attuazione del presente comma.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che
assumono la natura di investitori istituzionali, devono
essere ispirate ai principi di mutualita' di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, essere costituite in forma
cooperativa, essere in possesso dei requisiti, individuati
con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed
onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni
amministrative, di direzione e di controllo ed essere
partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite
sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di
dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le
societa' finanziarie possono assumere partecipazioni
temporanee di minoranza nelle cooperative anche in piu'
soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente
all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, con
priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti
da aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative
stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in
conformita' alla disciplina comunitaria in materia, per la
realizzazione di progetti di impresa. Le societa'
finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di
servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi
pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
fissati i termini di presentazione delle domande ed e'
approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le
modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri
di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle
partecipazioni al fine, in particolare, di garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.".
Il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009,
n. 150.
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria) e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio
2011, n. 155.