Art. 23 
 
 
       Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso 
 
  1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile  1886,
n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso  il
registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite  con  un
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico.  Con  il  medesimo
decreto e' istituita un'apposita  sezione  dell'albo  delle  societa'
cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui
le societa' di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte. 
  2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica
nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita'  di
lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base  del
principio costituzionale di  sussidiarieta',  attraverso  l'esclusivo
svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una
o piu' delle seguenti attivita': 
  a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei  casi
di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza
di inabilita' temporanea o permanente; 
  b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie  sostenute  dai
soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; 
  c) erogazione di servizi di assistenza familiare  o  di  contributi
economici ai familiari dei soci deceduti; 
  d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai
soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio  economico  a
seguito dell'improvvisa  perdita  di  fonti  reddituali  personali  e
familiari  e  in  assenza  di  provvidenze  pubbliche.  Le  attivita'
previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso
l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui  al
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni. ». 
  3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Le societa' possono  inoltre  promuovere  attivita'  di  carattere
educativo e culturale dirette a realizzare finalita'  di  prevenzione
sanitaria e di diffusione dei valori  mutualistici.  Le  societa'  di
mutuo soccorso non  possono  svolgere  attivita'  diverse  da  quelle
previste dalla presente legge,  ne'  possono  svolgere  attivita'  di
impresa. 
  Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi  speciali,  compreso
quello relativo  alla  istituzione  e  gestione  dei  fondi  sanitari
integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1  sono
svolte  dalle  Societa'  nei  limiti  delle  proprie   disponibilita'
finanziarie e patrimoniali.». 
  4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto
il seguente comma: 
  «Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le
persone fisiche. Inoltre, possono divenire  soci  altre  societa'  di
mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche  di  queste
siano beneficiari delle prestazioni rese dalla  Societa',  nonche'  i
Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo  2  in  rappresentanza
dei  lavoratori  iscritti.  E'  ammessa   la   categoria   dei   soci
sostenitori,  comunque  denominati,  i  quali  possono  essere  anche
persone giuridiche. Essi possono  designare  sino  ad  un  terzo  del
totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari». 
  5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto
il seguente comma: 
  «In caso di liquidazione o di perdita della natura di  societa'  di
mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di  mutuo
soccorso ovvero ad uno dei Fondi  mutualistici  o  al  corrispondente
capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli  articoli  11  e  20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59.». 
  6. La rubrica dell'articolo 18 del  decreto  legislativo  2  agosto
2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: « Vigilanza  sulle  banche
di credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso. ». 
  7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,
sono aggiunti i seguenti commi: 
  «2-bis.  Le  societa'  di  mutuo  soccorso  sono  sottoposte   alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste  ultime
potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa'  di
mutuo soccorso  aderenti  ad  Associazioni  di  rappresentanza  delle
stesse sulla base di apposita convenzione. 
  2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle  Societa',
i modelli di verbale di revisione e di ispezione  straordinaria  sono
approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
  2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo
di accertare la conformita' dell'oggetto  sociale  alle  disposizioni
dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15  aprile  1886,  n.  3818,
nonche' la loro osservanza in fatto. 
  2-quinquies.  In  caso  di  accertata  violazione  delle   suddette
disposizioni, gli  uffici  competenti  del  Ministero  dispongono  La
perdita  della  qualifica  di  societa'  di  mutuo  soccorso   e   la
cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo  delle  societa'
cooperative.». 
  8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo  18  del  decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato
entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220  si
interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi  e  loro
consorzi esplica effetti ed  e'  diretta  nei  soli  confronti  delle
pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a  beneficiare
delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura,  nonche'
per  l'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  12  del
medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 
  10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo. 
  10-bis. Il fondo comune, unico ed  indivisibile,  disciplinato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  novembre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2009,  puo'
essere  alimentato  anche  dalle  risorse  dell'ente  a  valere   sul
contributo  previsto  dal  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
rientra  tra  le  spese  di  cui  all'articolo  10,  comma  15,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  puo'  essere  destinato  anche
alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi  dedicati  ad
attivita' di  microcredito  e  microfinanza  in  campo  nazionale  ed
internazionale. 
  11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni, le seguenti  parole:  «  essere  iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 106  del  decreto  legislativo  1o
settembre 1993, n. 385,» sono soppresse. 
  12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni, dopo le parole: « le societa' finanziarie
possono  assumere  partecipazioni  temporanee  di   minoranza   nelle
cooperative » sono inserite le seguenti: « anche in piu' soluzioni, e
sottoscrivere,    anche    successivamente    all'assunzione    delle
partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del
codice civile». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano gli articoli 3 e 8 della legge  15  aprile
          1886, n. 3818 (Costituzione legale delle societa' di  mutuo
          soccorso), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile  1886,  n.
          100, come modificati dalla presente legge: 
              "Art.   3.   La   costituzione   della    societa'    e
          l'approvazione dello  statuto  debbono  risultare  da  atto
          notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12  di  questa
          legge, sotto  l'osservanza  dell'art.  136  del  codice  di
          commercio. 
              Lo statuto deve determinare espressamente: 
              La sede della societa'; 
              I fini per i quali e' costituita; 
              Le  condizioni  e  le  modalita'  di  ammissione  e  di
          eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono, e i
          diritti che acquistano; 
              Le norme e le cautele per l'impiego e la  conservazione
          del patrimonio sociale; 
              Le discipline alla cui osservanza  e'  condizionata  la
          validita' delle assemblee generali, delle elezioni e  delle
          deliberazioni; 
              L'obbligo di redigere processo verbale delle  assemblee
          generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle
          del comitato dei sindaci; 
              La formazione degli uffici esecutivi e di  un  comitato
          di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni; 
              La costituzione della rappresentanza della societa', in
          giudizio e fuori; 
              Le  particolari  cautele   con   cui   possono   essere
          deliberati lo scioglimento, la proroga della societa' e  le
          modificazioni dello statuto,  sempreche'  le  medesime  non
          siano contrarie alle disposizioni contenute negli  articoli
          precedenti. 
              Possono divenire soci ordinari delle societa' di  mutuo
          soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci
          altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri
          persone  fisiche  di   queste   siano   beneficiari   delle
          prestazioni rese dalla Societa', nonche' i  Fondi  sanitari
          integrativi di cui all'articolo  2  in  rappresentanza  dei
          lavoratori iscritti.  E'  ammessa  la  categoria  dei  soci
          sostenitori, comunque denominati, i  quali  possono  essere
          anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un
          terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra  i
          soci ordinari." 
              "Art. 8. I lasciti o  le  donazioni  che  una  societa'
          avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato  ed
          avente carattere di perpetuita',  saranno  tenuti  distinti
          dal patrimonio sociale, e  le  rendite  derivanti  da  essi
          dovranno essere erogate in conformita'  della  destinazione
          fissata dal testatore o dal donatore. 
              Se la societa'  fosse  liquidata,  come  pure  se  essa
          perdesse  semplicemente  la  personalita'   giuridica,   si
          applicheranno a questi lasciti  e  a  queste  donazioni  le
          norme vigenti sulle opere pie. 
              In caso di liquidazione o di perdita  della  natura  di
          societa' di mutuo soccorso, il patrimonio  e'  devoluto  ad
          altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad  uno  dei  Fondi
          mutualistici o  al  corrispondente  capitolo  del  bilancio
          dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge  31
          gennaio 1992, n. 59.". 
              Si riporta l'articolo  18  del  decreto  legislativo  2
          agosto 2002 n. 220 (Norme  in  materia  di  riordino  della
          vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7,
          comma  1,  della  L.  3  aprile  2001,  n.  142,   recante:
          «Revisione della legislazione in materia  cooperativistica,
          con  particolare  riferimento  alla  posizione  del   socio
          lavoratore»), pubblicato nella Gazz. Uff. 8  ottobre  2002,
          n. 236, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 18. Vigilanza sulle banche di credito cooperativo
          e sulle societa' di mutuo soccorso 
              1. Fatte salve le competenze  della  Banca  d'Italia  e
          tenuto conto  degli  ambiti  di  competenza  delle  diverse
          autorita' vigilanti, le banche di credito cooperativo, come
          definite  dall'articolo  33  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385, sono assoggettate  alla  disciplina
          dei   controlli   sugli   enti    cooperativi    attribuiti
          all'autorita' governativa, limitatamente al rispetto  delle
          disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3,  della  legge
          31 gennaio  1992,  n.  59,  e  delle  norme  riguardanti  i
          rapporti mutualistici  ed  il  funzionamento  degli  organi
          sociali. 
              2. Per lo svolgimento della  revisione  cooperativa  di
          cui  all'articolo  4,   i   soggetti   competenti   possono
          avvalersi, sulla base di un'apposita  convenzione  e  senza
          oneri  per  la  finanza  pubblica,  della  Associazione  di
          categoria specializzata e sue  articolazioni  territoriali,
          che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali
          delle revisioni effettuate. 
              2-bis. Le societa' di mutuo  soccorso  sono  sottoposte
          alla vigilanza del Ministero  dello  sviluppo  economico  e
          delle Associazioni nazionali di rappresentanza,  assistenza
          e tutela del movimento cooperativo ai  sensi  del  presente
          decreto legislativo. Queste  ultime  potranno  svolgere  le
          revisioni anche  nei  confronti  delle  societa'  di  mutuo
          soccorso aderenti ad Associazioni di  rappresentanza  delle
          stesse sulla base di apposita convenzione. 
              2-ter.  In  relazione  alle  caratteristiche  peculiari
          delle Societa', i modelli di  verbale  di  revisione  e  di
          ispezione straordinaria  sono  approvati  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico. 
              2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso
          ha  lo  scopo  di  accertare  la  conformita'  dell'oggetto
          sociale alle disposizioni dettate  dagli  articoli  1  e  2
          della legge 15  aprile  1886,  n.  3818,  nonche'  la  loro
          osservanza in fatto. 
              2-quinquies. In  caso  di  accertata  violazione  delle
          suddette disposizioni, gli uffici competenti del  Ministero
          dispongono La perdita della qualifica di societa' di  mutuo
          soccorso e la cancellazione dal Registro  delle  Imprese  e
          dall'Albo delle societa' cooperative.". 
              Si riportano gli l'articoli 4 e 12 del  citato  decreto
          legislativo n. 220 del 2002: 
              "Art. 4. Oggetto della revisione cooperativa 
              1. La revisione cooperativa e' finalizzata a: 
              a)   fornire   agli   organi   di   direzione   e    di
          amministrazione degli  enti  suggerimenti  e  consigli  per
          migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna,
          al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla
          vita sociale; 
              b)  accertare,  anche  attraverso  una  verifica  della
          gestione amministrativo-contabile, la  natura  mutualistica
          dell'ente, verificando l'effettivita' della  base  sociale,
          la partecipazione  dei  soci  alla  vita  sociale  ed  allo
          scambio  mutualistico  con  l'ente,  la  qualita'  di  tale
          partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente,  nei
          limiti  previsti   dalla   legislazione   vigente,   e   la
          legittimazione dell'ente a beneficiare  delle  agevolazioni
          fiscali, previdenziali e di altra natura. 
              2. Il revisore accerta altresi'  la  consistenza  dello
          stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del  bilancio
          d'esercizio,   delle    relazioni    del    consiglio    di
          amministrazione e  del  collegio  sindacale,  nonche',  ove
          prevista, della certificazione di bilancio. 
              3.  Il  revisore  verifica  l'eventuale  esistenza  del
          regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi
          dell'articolo 6 della  legge  3  aprile  2001,  n.  142,  e
          accerta  la  correttezza  e  la  conformita'  dei  rapporti
          instaurati con i soci lavoratori con  quanto  previsto  nel
          regolamento stesso." 
              "Art. 12. Provvedimenti. 
              1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse  in
          sede di vigilanza, valutate le circostanze del  caso,  puo'
          adottare, i seguenti provvedimenti: 
              a)  cancellazione  dall'albo   nazionale   degli   enti
          cooperativi ovvero, nelle more  dell'adozione  del  decreto
          ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione
          dal registro prefettizio e dallo schedario  generale  della
          cooperazione; 
              b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo  2543
          del codice civile; 
              c)  scioglimento  per  atto  dell'autorita',  ai  sensi
          dell'articolo 2544 del codice civile; 
              d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo
          2545 del codice civile; 
              e)  liquidazione  coatta   amministrativa,   ai   sensi
          dell'articolo 2540 del codice civile. 
              2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a),
          b),  c)  e  d)  del  comma  1  sono  adottati  sentita   la
          Commissione centrale per le cooperative. 
              3.   Gli   enti   cooperativi   che   si    sottraggono
          all'attivita'  di  vigilanza  o  non  rispettano  finalita'
          mutualistiche  sono  cancellati,  sentita  la   Commissione
          centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti
          cooperativi  ovvero,  nelle  more  dell'istituzione   dello
          stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale
          della cooperazione. 
              4. Agli enti cooperativi  che  commettono  reiterate  e
          gravi violazioni del  regolamento  di  cui  all'articolo  6
          della  legge  3  aprile  2001,  n.  142,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile. 
              5. Per i consorzi agrari, i  provvedimenti  di  cui  al
          comma 1 sono adottati di concerto con  il  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali. 
              5-bis. Agli enti  cooperativi  che  senza  giustificato
          motivo non ottemperano, entro il termine prescritto,  anche
          parzialmente alla diffida impartita in sede  di  vigilanza,
          salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata  la
          sanzione della sospensione  semestrale  di  ogni  attivita'
          dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove  eventuali
          obbligazioni contrattuali. 
              5-ter.  Agli  enti  cooperativi  che   si   sottraggono
          all'attivita' di  vigilanza  o  risultano  irreperibili  al
          momento delle verifiche  disposte  nei  loro  confronti  si
          applica la sanzione amministrativa da euro 50.000  ad  euro
          500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro  del
          comportamento elusivo da parte dell'autorita' di  vigilanza
          e per ciascuno dei successivi periodi fino alla  cessazione
          dell'irreperibilita'.  La  stessa  norma  si  applica  alle
          irregolarita' previste  dall'articolo  10  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99, in sostituzione  della  sanzione  della
          sospensione semestrale di ogni attivita'.". 
              Si riporta l'art. 17 della legge 27 febbraio  1985,  n.
          49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure
          urgenti  a  salvaguardia  dei  livelli   di   occupazione),
          pubblicata nella Gazz. Uff.  5  marzo  1985,  n.  55,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17. 
              1. E' istituito  presso  la  Sezione  speciale  per  il
          credito alla cooperazione un fondo  per  gli  interventi  a
          salvaguardia dei livelli di occupazione. 
              2.   Al   fine   di   salvaguardare   e    incrementare
          l'occupazione, mediante lo  sviluppo  di  piccole  e  medie
          imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
          piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
          nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
          di produzione e lavoro, il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato partecipa al capitale  sociale
          di   societa'   finanziarie    appositamente    costituite,
          utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo  di  cui
          al comma 1. 
              3. L'entita' delle partecipazioni  e'  determinata  per
          una quota pari al 5 per cento in relazione al numero  delle
          societa'  finanziarie  aventi   i   requisiti   che   hanno
          presentato domanda di partecipazione e per una  quota  pari
          al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
          delle partecipazioni assunte nonche'  dei  finanziamenti  e
          delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12  della
          legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
          in proporzione alla percentuale di utilizzazione  da  parte
          di ciascuna societa' finanziaria  delle  risorse  conferite
          dal Ministero di cui al comma 2  ai  sensi  della  predetta
          norma. Per l'attivita'  di  formazione  e  consulenza  alle
          cooperative  nonche'  di  promozione  della  normativa,  le
          societa'  finanziarie  ammesse  alla  partecipazione   sono
          autorizzate  ad  utilizzare  annualmente,  in  misura   non
          superiore  all'1  per  cento,  risorse   equivalenti   agli
          interventi previsti dall'articolo 12 della citata  legge  5
          marzo 2001, n.  57,  effettuati  nell'anno  precedente.  Ad
          integrazione del decreto previsto dal comma 6 del  presente
          articolo,  il  Ministero   stabilisce   le   modalita'   di
          attuazione del presente comma. 
              4. Le societa' finanziarie  di  cui  al  comma  2,  che
          assumono la natura  di  investitori  istituzionali,  devono
          essere  ispirate  ai  principi   di   mutualita'   di   cui
          all'articolo  26   del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
          successive  modificazioni,  essere  costituite   in   forma
          cooperativa, essere in possesso dei requisiti,  individuati
          con il decreto di cui al comma 6,  di  professionalita'  ed
          onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono  funzioni
          amministrative, di  direzione  e  di  controllo  ed  essere
          partecipate da  almeno  cinquanta  cooperative  distribuite
          sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno  di
          dieci regioni. 
              5. Con le risorse apportate ai sensi del  comma  2,  le
          societa'  finanziarie   possono   assumere   partecipazioni
          temporanee di minoranza nelle  cooperative  anche  in  piu'
          soluzioni,   e   sottoscrivere,    anche    successivamente
          all'assunzione   delle   partecipazioni,   gli    strumenti
          finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile,  con
          priorita' per quelle costituite da  lavoratori  provenienti
          da aziende in crisi,  nonche'  concedere  alle  cooperative
          stesse  finanziamenti   e   agevolazioni   finanziarie   in
          conformita' alla disciplina comunitaria in materia, per  la
          realizzazione  di  progetti   di   impresa.   Le   societa'
          finanziarie  possono,  altresi',  svolgere   attivita'   di
          servizi e di promozione ed  essere  destinatarie  di  fondi
          pubblici. 
              6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   sono
          fissati i termini di  presentazione  delle  domande  ed  e'
          approvato il relativo schema, nonche' sono  individuate  le
          modalita' di riparto delle risorse sulla base  dei  criteri
          di  cui  al  comma  3,  le  condizioni  e  i  limiti  delle
          partecipazioni  al  fine,  in  particolare,  di   garantire
          l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.". 
              Il decreto-legge 1 luglio 2009, n.  78,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.
          102, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 1°  luglio  2009,
          n. 150. 
              Il decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.
          111   (Disposizioni   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria) e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 6  luglio
          2011, n. 155.