Art. 23 bis 
 
 
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 
 
  1. Al comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 1o settembre 1993,  n.  385,  le  parole:  «dieci
giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  «trenta
giorni lavorativi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  l'   articolo   120-quater   del   decreto
          legislativo 1 settembre1993,  n.  385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  120-quater.  Surrogazione   nei   contratti   di
          finanziamento. Portabilita' 
              1. In caso di contratti di  finanziamento  conclusi  da
          intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del
          debitore della facolta' di surrogazione di cui all'articolo
          1202  del  codice  civile  non  e'   precluso   dalla   non
          esigibilita' del credito o dalla pattuizione di un  termine
          a favore del creditore. 
              2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il
          mutuante surrogato subentra  nelle  garanzie,  personali  e
          reali,  accessorie  al  credito  cui  la  surrogazione   si
          riferisce. 
              3. La surrogazione  di  cui  al  comma  1  comporta  il
          trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate  tra
          il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di
          penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento  di
          surrogazione puo' essere richiesto  al  conservatore  senza
          formalita',  allegando   copia   autentica   dell'atto   di
          surrogazione  stipulato  per  atto  pubblico  o   scrittura
          privata. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  del
          territorio di concerto con il  Ministero  della  giustizia,
          sono stabilite specifiche modalita' di  presentazione,  per
          via telematica, dell'atto di surrogazione. 
              4. Non  possono  essere  imposte  al  cliente  spese  o
          commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per
          l'istruttoria e per  gli  accertamenti  catastali,  che  si
          svolgono   secondo   procedure   di   collaborazione    tra
          intermediari improntate a criteri di massima riduzione  dei
          tempi, degli adempimenti e  dei  costi  connessi.  In  ogni
          caso, gli intermediari non applicano alla  clientela  costi
          di  alcun  genere,  neanche   in   forma   indiretta,   per
          l'esecuzione delle formalita' connesse alle  operazioni  di
          surrogazione. 
              5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi  della
          facolta' di surrogazione di cui al comma 1, resta salva  la
          possibilita' del finanziatore originario e del debitore  di
          pattuire la variazione senza  spese  delle  condizioni  del
          contratto in essere, mediante scrittura privata  anche  non
          autenticata. 
              6.  E'  nullo  ogni  patto,   anche   posteriore   alla
          stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o  si
          renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
          surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del  patto  non
          comporta la nullita' del contratto. 
              7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi
          entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data  in
          cui il cliente chiede al mutuante  surrogato  di  acquisire
          dal finanziatore originario l'esatto  importo  del  proprio
          debito residuo. Nel caso in  cui  la  surrogazione  non  si
          perfezioni entro il termine di  trenta  giorni  lavorativi,
          per cause dovute al finanziatore  originario,  quest'ultimo
          e' comunque tenuto a risarcire il cliente  in  misura  pari
          all'1 per cento del valore del  finanziamento  per  ciascun
          mese  o  frazione  di  mese  di  ritardo.  Resta  ferma  la
          possibilita' per il finanziatore  originario  di  rivalersi
          sul mutuante surrogato, nel caso  in  cui  il  ritardo  sia
          dovuto a cause allo stesso imputabili. 
              8. La surrogazione  per  volonta'  del  debitore  e  la
          rinegoziazione di cui al presente articolo  non  comportano
          il venir meno dei benefici fiscali. 
              9. Le disposizioni di cui al presente articolo: 
              a)  si  applicano,  nei  casi  e  alle  condizioni  ivi
          previsti,  anche  ai  finanziamenti  concessi  da  enti  di
          previdenza obbligatoria ai loro iscritti; 
              a-bis) si applicano ai soli contratti di  finanziamento
          conclusi da intermediari bancari e finanziari  con  persone
          fisiche o micro-imprese, come definite  dall'  articolo  1,
          comma 1, lettera t), del  decreto  legislativo  27  gennaio
          2010, n. 11; 
              b)  non  si  applicano  ai   contratti   di   locazione
          finanziaria. 
              10. Sono fatti salvi i commi 4-bis,  4-ter  e  4-quater
          dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40.".