Art. 23 quater 
 
 
Ulteriori modifiche al decreto legislativo  n.  385  del  1993  e  al
                 decreto legislativo n. 58 del 1998 
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 30: 
  1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «Nessuno, direttamente o indirettamente, puo'  detenere  azioni  in
misura eccedente  l'1  per  cento  del  capitale  sociale,  salva  la
facolta' statutaria di prevedere limiti piu' contenuti, comunque  non
inferiori allo 0,5 per cento»; 
  2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3  per
cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria  di  cui
al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153,  che,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   detengano   una
partecipazione al capitale sociale superiore ai  limiti  fissati  dal
citato  comma  2,  qualora  il  superamento  del  limite  derivi   da
operazioni di aggregazione e fermo restando che  tale  partecipazione
non  puo'  essere  incrementata.  Sono  fatti  salvi  i  limiti  piu'
stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di  cui  al
presente comma e le autorizzazioni richieste ai  sensi  di  norme  di
legge»; 
  3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Per favorire la  patrimonializzazione  della  societa',  lo
statuto puo' subordinare l'ammissione a socio, oltre che a  requisiti
soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il  cui  venir
meno comporta la decadenza dalla qualita' cosi' assunta»; 
  b) all'articolo 150-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Gli statuti delle banche  popolari  determinano  il  numero
massimo di deleghe che possono essere conferite ad  un  socio,  fermo
restando il limite  di  dieci,  previsto  dall'articolo  2539,  primo
comma, del codice civile». 
  2. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 126-bis,  comma  1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «Per le societa' cooperative la misura del  capitale
e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135»; 
  b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo, sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «; per le societa' cooperative la misura e'
stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano gli articoli  30  e  150  bis  del  citato
          decreto legislativo 1 settembre 1993 n.  385  (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 30 settembre  1993,  n.  230,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 30. Soci 
              1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
          azioni possedute. 
              2.  Nessuno,  direttamente   o   indirettamente,   puo'
          detenere azioni in  misura  eccedente  l'1  per  cento  del
          capitale sociale, salva la facolta' statutaria di prevedere
          limiti piu' contenuti, comunque non inferiori allo 0,5  per
          cento. La banca,  appena  rileva  il  superamento  di  tale
          limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le
          azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla
          contestazione; trascorso tale termine, i  relativi  diritti
          patrimoniali maturati  fino  all'alienazione  delle  azioni
          eccedenti vengono acquisiti dalla banca. 
              2-bis. In  deroga  al  comma  2,  gli  statuti  possono
          fissare al 3 per cento la partecipazione  delle  fondazioni
          di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio
          1999, n. 153, che, alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  detengano  una  partecipazione  al
          capitale sociale superiore ai  limiti  fissati  dal  citato
          comma 2,  qualora  il  superamento  del  limite  derivi  da
          operazioni  di  aggregazione  e  fermo  restando  che  tale
          partecipazione non puo'  essere  incrementata.  Sono  fatti
          salvi i limiti piu' stringenti  previsti  dalla  disciplina
          propria  dei  soggetti  di  cui  al  presente  comma  e  le
          autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge. 
              3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica  agli
          organismi di investimento collettivo in  valori  mobiliari,
          per i quali valgono  i  limiti  previsti  dalla  disciplina
          propria di ciascuno di essi. 
              4. Il numero minimo dei soci non puo' essere  inferiore
          a duecento. Qualora tale numero  diminuisca,  la  compagine
          sociale deve essere reintegrata  entro  un  anno;  in  caso
          contrario, la banca e' posta in liquidazione. 
              5. Le delibere  del  consiglio  di  amministrazione  di
          rigetto delle domande di ammissione a socio debbono  essere
          motivate avuto riguardo all'interesse della societa',  alle
          prescrizioni  statutarie  e  allo   spirito   della   forma
          cooperativa. Il consiglio di amministrazione  e'  tenuto  a
          riesaminare la  domanda  di  ammissione  su  richiesta  del
          collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e
          integrato  con  un  rappresentante  dell'aspirante   socio.
          L'istanza di revisione deve essere presentata entro  trenta
          giorni   dal   ricevimento   della   comunicazione    della
          deliberazione e il  collegio  dei  probiviri  si  pronuncia
          entro trenta giorni dalla richiesta. 
              5-bis.  Per  favorire  la  patrimonializzazione   della
          societa', lo statuto puo' subordinare l'ammissione a socio,
          oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un  numero
          minimo di azioni, il cui venir meno comporta  la  decadenza
          dalla qualita' cosi' assunta. 
              6. Coloro ai  quali  il  consiglio  di  amministrazione
          abbia rifiutato l'ammissione a socio possono  esercitare  i
          diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle  azioni
          possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2." 
              "Art.  150-bis.  Disposizioni   in   tema   di   banche
          cooperative. 
              1. Alle  banche  popolari  e  alle  banche  di  credito
          cooperativo non si applicano le seguenti  disposizioni  del
          codice civile: 2346,  sesto  comma,  2349,  secondo  comma,
          2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522,  2525
          primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo e
          terzo comma, 2528, terzo  e  quarto  comma,  2530  secondo,
          terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma,  secondo
          periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo  comma,  2541,
          2542 primo e quarto comma, 2543, 2544 secondo comma,  primo
          periodo   e    terzo    comma,    2545-bis,    2545-quater,
          2545-quinquies,  2545-octies,  2545-decies,   2545-undecies
          terzo    comma,    2545-terdecies,    2545-quinquiesdecies,
          2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies. 
              2. Alle banche popolari non si applicano  gli  articoli
          2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile. 
              2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il
          numero massimo di deleghe che possono essere  conferite  ad
          un socio, fermo  restando  il  limite  di  dieci,  previsto
          dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile. 
              3. Alle banche di  credito  cooperativo  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge
          31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili. 
              4. Lo  statuto  delle  banche  di  credito  cooperativo
          contiene le clausole  previste  dall'articolo  2514,  primo
          comma, del codice civile. 
              5. L'articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del
          codice civile  si  applica  in  tutti  i  casi  di  fusione
          previsti dall'articolo 36. 
              6. L'atto costitutivo delle  banche  popolari  e  delle
          banche   di    credito    cooperativo    puo'    prevedere,
          determinandone i criteri, la ripartizione  di  ristorni  ai
          soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies  del
          codice civile. 
              7. Il termine per  l'adeguamento  degli  statuti  delle
          banche di credito cooperativo alle nuove  disposizioni  del
          comma 2-bis  dell'articolo  52  e'  fissato  al  30  giugno
          2005.". 
              Si riportano gli articoli 126-bis e 147-ter del decreto
          legislativo 24  febbraio1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52), pubblicato nella Gazz. Uff.  26  marzo  1998,  n.  71,
          S.O., come modificati dalla presente legge: 
              "Art.  126-bis.  Integrazione  dell'ordine  del  giorno
          dell'assemblea  e  presentazione  di  nuove   proposte   di
          delibera 
              (In vigore dal 17 luglio 2012) 
              1. I  soci  che,  anche  congiuntamente,  rappresentino
          almeno  un  quarantesimo  del  capitale   sociale   possono
          chiedere,   entro   dieci   giorni   dalla    pubblicazione
          dell'avviso di convocazione  dell'assemblea,  ovvero  entro
          cinque  giorni  nel   caso   di   convocazione   ai   sensi
          dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104,  comma
          2, l'integrazione dell'elenco delle  materie  da  trattare,
          indicando nella domanda gli  ulteriori  argomenti  da  essi
          proposti ovvero presentare  proposte  di  deliberazione  su
          materie gia' all'ordine del giorno. Le domande,  unitamente
          alla  certificazione  attestante   la   titolarita'   della
          partecipazione, sono presentate  per  iscritto,  anche  per
          corrispondenza ovvero  in  via  elettronica,  nel  rispetto
          degli  eventuali  requisiti  strettamente   necessari   per
          l'identificazione dei richiedenti indicati dalla  societa'.
          Colui al quale spetta il diritto di  voto  puo'  presentare
          individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per
          le  societa'  cooperative  la  misura   del   capitale   e'
          determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. 
              2. Delle integrazioni all'ordine  del  giorno  o  della
          presentazione di ulteriori  proposte  di  deliberazione  su
          materie gia' all'ordine del giorno, ai sensi del  comma  1,
          e' data notizia,  nelle  stesse  forme  prescritte  per  la
          pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno  quindici
          giorni  prima  di  quello  fissato  per   l'assemblea.   Le
          ulteriori  proposte  di  deliberazione  su   materie   gia'
          all'ordine  del  giorno  sono  messe  a  disposizione   del
          pubblico con le  modalita'  di  cui  all'articolo  125-ter,
          comma 1, contestualmente alla pubblicazione  della  notizia
          della presentazione. Il termine e' ridotto a  sette  giorni
          nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104,
          comma 2, ovvero nel caso di assemblea  convocata  ai  sensi
          dell' articolo 125-bis, comma 3. 
              3. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa
          per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera,  a  norma
          di legge, su  proposta  dell'organo  di  amministrazione  o
          sulla base di un  progetto  o  di  una  relazione  da  essi
          predisposta,  diversa  da  quelle   indicate   all'articolo
          125-ter, comma 1. 
              4. I soci che richiedono l'integrazione  ai  sensi  del
          comma  1  predispongono  una  relazione  che   riporti   la
          motivazione delle proposte  di  deliberazione  sulle  nuove
          materie di cui essi propongono  la  trattazione  ovvero  la
          motivazione   relativa   alle   ulteriori    proposte    di
          deliberazione presentate su  materie  gia'  all'ordine  del
          giorno.   La   relazione   e'   trasmessa   all'organo   di
          amministrazione   entro   il   termine   ultimo   per    la
          presentazione della richiesta di integrazione. L'organo  di
          amministrazione  mette  a  disposizione  del  pubblico   la
          relazione,    accompagnata    dalle    proprie    eventuali
          valutazioni,  contestualmente  alla   pubblicazione   della
          notizia dell'integrazione o  della  presentazione,  con  le
          modalita' indicate all'articolo 125-ter, comma 1. 
              5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in  caso  di
          inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di
          sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione,
          non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno  con
          le nuove materie o proposte presentate ai sensi  del  comma
          1, il tribunale,  sentiti  i  componenti  degli  organi  di
          amministrazione  e  di  controllo,  ove   il   rifiuto   di
          provvedere  risulti  ingiustificato,  ordina  con   decreto
          l'integrazione. Il decreto e' pubblicato con  le  modalita'
          previste dall'articolo 125-ter, comma 1." 
              "Art. 147-ter. Elezione e composizione del consiglio di
          amministrazione 
              ( In vigore dal 17 luglio 2012) 
              1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di
          amministrazione  siano  eletti  sulla  base  di  liste   di
          candidati e determina la  quota  minima  di  partecipazione
          richiesta per la  presentazione  di  esse,  in  misura  non
          superiore a un quarantesimo del  capitale  sociale  o  alla
          diversa  misura  stabilita  dalla  Consob  con  regolamento
          tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli
          assetti proprietari delle societa' quotate; per le societa'
          cooperative la misura e' stabilita dagli statuti  anche  in
          deroga all'articolo 135. Le liste indicano quali  sono  gli
          amministratori in possesso dei  requisiti  di  indipendenza
          stabiliti dalla legge e  dallo  statuto.  Lo  statuto  puo'
          prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori  da
          eleggere, non si tenga conto  delle  liste  che  non  hanno
          conseguito una percentuale di voti almeno pari  alla  meta'
          di quella richiesta  dallo  statuto  per  la  presentazione
          delle stesse. 
              1-bis. Le liste  sono  depositate  presso  l'emittente,
          anche tramite un mezzo di  comunicazione  a  distanza,  nel
          rispetto degli eventuali requisiti  strettamente  necessari
          per  l'identificazione  dei  richiedenti   indicati   dalla
          societa', entro il  venticinquesimo  giorno  precedente  la
          data dell'assemblea convocata per deliberare  sulla  nomina
          dei componenti del consiglio di amministrazione e  messe  a
          disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul  sito
          Internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con
          regolamento  almeno  ventuno  giorni   prima   della   data
          dell'assemblea.  La  titolarita'  della  quota  minima   di
          partecipazione prevista dal comma 1 e'  determinata  avendo
          riguardo alle azioni che risultano registrate a favore  del
          socio nel giorno in cui le  liste  sono  depositate  presso
          l'emittente.  La  relativa   certificazione   puo'   essere
          prodotta anche successivamente al deposito purche' entro il
          termine previsto per la pubblicazione delle liste da  parte
          dell'emittente. 
              1-ter. Lo statuto  prevede,  inoltre,  che  il  riparto
          degli amministratori da eleggere sia effettuato in  base  a
          un criterio che assicuri  l'equilibrio  tra  i  generi.  Il
          genere meno rappresentato deve  ottenere  almeno  un  terzo
          degli amministratori eletti. Tale criterio  di  riparto  si
          applica   per   tre   mandati   consecutivi.   Qualora   la
          composizione del consiglio  di  amministrazione  risultante
          dall'elezione non rispetti il criterio di riparto  previsto
          dal  presente  comma,  la  Consob   diffida   la   societa'
          interessata affinche' si adegui a tale  criterio  entro  il
          termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In  caso  di
          inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000,
          secondo  criteri  e   modalita'   stabiliti   con   proprio
          regolamento e  fissa  un  nuovo  termine  di  tre  mesi  ad
          adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza  rispetto  a
          tale nuova diffida,  i  componenti  eletti  decadono  dalla
          carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita'  di
          formazione delle liste ed i casi di sostituzione  in  corso
          di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di
          riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in
          ordine alla violazione,  all'applicazione  ed  al  rispetto
          delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con
          riferimento alla  fase  istruttoria  e  alle  procedure  da
          adottare, in base a proprio regolamento da  adottare  entro
          sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
          recate dal presente comma.  Le  disposizioni  del  presente
          comma si applicano anche alle societa' organizzate  secondo
          il sistema monistico. 
              2. 
              3.     Salvo     quanto     previsto      dall'articolo
          2409-septiesdecies  del  codice  civile,  almeno  uno   dei
          componenti del consiglio  di  amministrazione  e'  espresso
          dalla lista di minoranza  che  abbia  ottenuto  il  maggior
          numero di voti e non sia collegata in alcun  modo,  neppure
          indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
          lista risultata prima per numero di  voti.  Nelle  societa'
          organizzate secondo il  sistema  monistico,  il  componente
          espresso dalla lista di minoranza deve essere  in  possesso
          dei   requisiti   di   onorabilita',   professionalita'   e
          indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148,  commi
          3 e 4. Il difetto  dei  requisiti  determina  la  decadenza
          dalla carica. 
              4. In aggiunta a quanto disposto dal  comma  3,  almeno
          uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero
          due se il consiglio di amministrazione sia composto da piu'
          di  sette  componenti,  devono  possedere  i  requisiti  di
          indipendenza stabiliti per  i  sindaci  dall'articolo  148,
          comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede,  gli  ulteriori
          requisiti previsti da codici di  comportamento  redatti  da
          societa'  di  gestione  di  mercati  regolamentati   o   da
          associazioni di categoria. Il presente comma non si applica
          al consiglio di amministrazione delle societa'  organizzate
          secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo  il
          disposto dell'articolo 2409-septiesdecies,  secondo  comma,
          del  codice  civile.  L'amministratore  indipendente   che,
          successivamente  alla  nomina,   perda   i   requisiti   di
          indipendenza  deve   darne   immediata   comunicazione   al
          consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade  dalla
          carica."