Art. 23 
 
 
                 Finanziamento degli enti di ricerca 
 
  1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la parola «anche» e' sostituita dalle seguenti: «ovvero  di  progetti
finalizzati al miglioramento  di  servizi  anche  didattici  per  gli
studenti,  i  cui  oneri  non  risultino  a  carico  dei  bilanci  di
funzionamento degli enti o del (( Fondo ordinario  per  gli  enti  di
ricerca  o  del  Fondo  per  il  finanziamento  ))  ordinario   delle
universita', fatta eccezione per quelli». 
  2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009,  n.  213,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4. -  (Finanziamento  degli  enti  di  ricerca).  -  1.  La
ripartizione del fondo ordinario per gli enti di  ricerca  finanziati
dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998,  n.  204,  e'  effettuata  sulla  base   della   programmazione
strategica preventiva di cui all'articolo (( 5 del presente  decreto,
)) e considerando la specifica  missione  dell'ente  nonche'  tenendo
conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per  cento
del fondo e soggetta ad incrementi annuali, ((  dei  risultati  della
valutazione  della  qualita'  della  ricerca   scientifica   condotta
dall'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR) )) e di specifici programmi e  progetti,  anche
congiunti, proposti  dagli  enti.  I  criteri  e  le  motivazioni  di
assegnazione della  predetta  quota  sono  disciplinati  con  decreto
avente natura non regolamentare del Ministro. 
    1-bis. Salvo quanto previsto dal comma  1,  le  quote  del  fondo
ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche  finalita'  e
che non  possono  essere  piu'  utilizzate  per  tali  scopi,  previa
motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono
essere  destinate  ad  altre  attivita'  o  progetti  attinenti  alla
programmazione degli enti.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  188,  della
          citata  legge  n.  266  del  2005,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore  di
          sanita' (ISS),  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul   lavoro   (INAIL),   l'Agenzia
          nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali  (AGE.NA.S),
          l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),  l'Agenzia  spaziale
          italiana  (ASI),   l'Agenzia   nazionale   per   le   nuove
          tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile
          (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonche' per
          le  universita'  e  le  scuole  superiori  ad   ordinamento
          speciale e per gli istituti  zooprofilattici  sperimentali,
          sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato
          e la stipula di contratti di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca  e  di
          innovazione tecnologica ovvero di progetti  finalizzati  al
          miglioramento di servizi anche didattici per gli  studenti,
          i  cui  oneri  non  risultino  a  carico  dei  bilanci   di
          funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti
          di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle
          universita', fatta eccezione per quelli finanziati  con  le
          risorse premiali  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 13.".