Art. 23 
 
 
                    Avvocati degli enti pubblici 
 
  1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente
istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati  in  persone
giuridiche di  diritto  privato,  sino  a  quando  siano  partecipati
prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la  piena
indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli
affari legali dell'ente ed un  trattamento  economico  adeguato  alla
funzione professionale svolta, sono iscritti in  un  elenco  speciale
annesso  all'albo.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  obbligatoria   per
compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2.  Nel  contratto  di
lavoro  e'  garantita  l'autonomia  e  l'indipendenza   di   giudizio
intellettuale e tecnica dell'avvocato. 
  2. Per  l'iscrizione  nell'elenco  gli  interessati  presentano  la
deliberazione dell'ente dalla quale risulti la  stabile  costituzione
di un ufficio legale con  specifica  attribuzione  della  trattazione
degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale  ufficio
del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la
responsabilita' dell'ufficio e'  affidata  ad  un  avvocato  iscritto
nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformita' con  i
principi della legge professionale. 
  3. Gli avvocati iscritti  nell'elenco  sono  sottoposti  al  potere
disciplinare del consiglio dell'ordine.