Art. 23 
 
                           Organizzazione 
 
  1. Presso le amministrazioni cui e'  demandata  l'attuazione  della
legge  sono  individuate  o  costituite   le   unita'   organizzative
responsabili   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento
procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento  finale.  A
tali unita' organizzative sono demandati  altresi'  compiti  connessi
alle predette attivita', attinenti la formazione di dati  conoscitivi
sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni
previsti  dalla  legge  e  compiti  di  collegamento  con  le   altre
amministrazioni interessate all'attuazione della legge.