Art. 23 
 
(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e  del
                          turismo nautico) 
 
  1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18  luglio
2005, n. 171, dopo le parole: "di cui al comma 1"  sono  inserite  le
seguenti: ", di durata complessiva non superiore a quaranta  giorni,"
e le parole "sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui"
sono soppresse. 
  2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e  d)  sono
sostituite dalle seguenti: 
  "c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza  da  14,01  a  17
metri; 
  d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da  17,01  a  20
metri;".