(Convenzione-Articolo 23)
                             Articolo 23 
 
                ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 
 
1.  Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata   in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
2. Per quanto concerne l'Italia: 
Se un residente dell'Italia possiede elementi  di  reddito  che  sono
imponibili a San Marino, l'Italia, nel calcolare le  proprie  imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della  presente  Convenzione,
puo' includere nella base imponibile di tali imposte  detti  elementi
di  reddito,  a  meno  che  espresse  disposizioni   della   presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. 
In tal caso, l'Italia deve detrarre  dalle  imposte  cosi'  calcolate
l'imposta sui redditi  pagata  a  San  Marino  ma  l'ammontare  della
detrazione  non  puo'  eccedere  la   quota   di   imposta   italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
Tuttavia,  nessuna  detrazione  sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana. 
3. Per quanto concerne San Marino: 
Se un residente di San Marino possiede elementi di reddito  che  sono
imponibili in Italia, San Marino, nel calcolare  le  proprie  imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della  presente  Convenzione,
puo' includere nella base imponibile di tali imposte  detti  elementi
di  reddito,  a  meno  che  espresse  disposizioni   della   presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. 
In tal caso, San Marino deve detrarre dalle imposte  cosi'  calcolate
l'imposta  sui  redditi  pagata  in  Italia  ma   l'ammontare   della
detrazione  non  puo'  eccedere  la  quota  di  imposta   sammarinese
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
Tuttavia,  nessuna  detrazione  sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato  a  San  Marino  ad  imposizione  mediante
ritenuta a titolo  di  imposta  su  richiesta  del  beneficiario  del
reddito in base alla legislazione sammarinese.