(( Art. 23-bis 
 
Modifica all'art. 33 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione  di  lavori,  beni  e
                    servizi da parte dei comuni. 
 
  1. Al comma 3-bis  dell'art.  33  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  i  Comuni  istituiti  a
seguito di fusione l'obbligo di cui  al  primo  periodo  decorre  dal
terzo anno successivo a quello di istituzione». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  33,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE", come modificato dalla presente legge: 
              "3-bis. I Comuni non capoluogo di  provincia  procedono
          all'acquisizione di  lavori,  beni  e  servizi  nell'ambito
          delle unioni dei comuni di  cui  all'art.  32  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove  esistenti,  ovvero
          costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i  comuni
          medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici  anche  delle
          province, ovvero ricorrendo ad un  soggetto  aggregatore  o
          alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014,  n.  56.
          In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni  e
          servizi attraverso gli strumenti  elettronici  di  acquisto
          gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
          riferimento. L'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e  forniture  non  rilascia  il
          codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
          provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni  e
          servizi  in  violazione  degli  adempimenti  previsti   dal
          presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione
          l'obbligo di cui al primo periodo decorre  dal  terzo  anno
          successivo a quello di istituzione.".