(( Art. 23-quinquies Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi. 2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalita' di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2ยป. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'art. 2, commi 5 e 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59": "5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' formato da trentasei componenti. Di tali componenti: a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno una unita' di personale per ciascun grado di istruzione; b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'universita', del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il piu' ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni citta' e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL; c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta; d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni." "9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalita' per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonche' per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.".