Art. 23 
 
 
Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti  forniti  in
                       media e bassa tensione 
 
  1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione  degli  oneri
tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori
oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30  del  presente
decreto-legge,  laddove  abbiano  effetti  su  specifiche  componenti
tariffarie, sono destinati alla riduzione  delle  tariffe  elettriche
dei clienti di energia elettrica in media tensione  e  di  quelli  in
bassa tensione con (( potenza disponibile superiore  a  16,5  kW,  ))
diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica. 
  2. Alla stessa finalita' sono destinati i  minori  oneri  tariffari
conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi  da  3  a  5,  del
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni,
in legge 21 febbraio 2014 n. 9. 
  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente  decreto-legge,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  adotta  i  provvedimenti
necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i
medesimi  benefici  siano  ripartiti  in  modo  proporzionale  tra  i
soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i  benefici  previsti
agli stessi commi 1  e  2  non  siano  cumulabili  a  regime  con  le
agevolazioni  in  materia  di  oneri  generali  di  sistema,  di  cui
all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  (( 3-bis. Fino all'entrata in operativita' dell'elettrodotto 380 kV
"Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il  Continente  e  degli  altri
interventi finalizzati al significativo incremento della capacita' di
interconnessione  tra  la   rete   elettrica   siciliana   e   quella
peninsulare, le  unita'  di  produzione  di  energia  elettrica,  con
esclusione  di  quelle  rinnovabili  non  programmabili,  di  potenza
superiore a  50  MW  ubicate  in  Sicilia  sono  considerate  risorse
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno  l'obbligo
di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalita'  di  offerta  e
remunerazione di tali  unita'  sono  definite  o  ridefinite  e  rese
pubbliche dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, seguendo  il  criterio  di
puntuale riconoscimento  per  singola  unita'  produttiva  dei  costi
variabili  e  dei  costi  fissi  di  natura  operativa  e   di   equa
remunerazione  del  capitale  residuo  investito  riconducibile  alle
stesse unita', in modo da assicurare la riduzione degli oneri per  il
sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina
degli  sbilanciamenti  nell'ambito  del  mercato   dei   servizi   di
dispacciamento, l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone
Sicilia e Sardegna. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'art.  1,  commi  da  3  a   5,   del
          decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145,  recante  Interventi
          urgenti di avvio del piano "Destinazione  Italia",  per  il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO 2015, convertito, con  modificazioni,  in
          legge 21 febbraio 2014 n. 9, e' il seguente: 
              "1 Disposizioni per la  riduzione  dei  costi  gravanti
          sulle tariffe  elettriche,  per  gli  indirizzi  strategici
          dell'energia  geotermica,  in  materia  di   certificazione
          energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo
          di tecnologie di maggior tutela ambientale 
              1-2 [omissis] 
              3. Al fine di contenere  l'onere  annuo  sui  prezzi  e
          sulle  tariffe  elettriche  degli  incentivi  alle  energie
          rinnovabili  e  massimizzare   l'apporto   produttivo   nel
          medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i  produttori
          di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  titolari  di
          impianti che beneficiano di incentivi  sotto  la  forma  di
          certificati verdi, tariffe omnicomprensive  ovvero  tariffe
          premio  possono,  per  i  medesimi  impianti,   in   misura
          alternativa: 
              a)  continuare  a  godere   del   regime   incentivante
          spettante per il periodo di diritto residuo. In  tal  caso,
          per un periodo di dieci anni  decorrenti  dal  termine  del
          periodo di diritto al regime  incentivante,  interventi  di
          qualunque tipo  realizzati  sullo  stesso  sito  non  hanno
          diritto di accesso  ad  ulteriori  strumenti  incentivanti,
          incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a  carico  dei
          prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica; 
              b)  optare   per   una   rimodulazione   dell'incentivo
          spettante,  volta  a  valorizzare   l'intera   vita   utile
          dell'impianto. In tal caso, a decorrere  dal  primo  giorno
          del mese successivo al  termine  di  cui  al  comma  5,  il
          produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale
          specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e  del  mare,  con  parere  dell'Autorita'  per   l'energia
          elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in  vigore
          del  presente  decreto,  da  applicarsi  per   un   periodo
          rinnovato  di  incentivazione  pari  al   periodo   residuo
          dell'incentivazione   spettante    alla    medesima    data
          incrementato  di  7  anni.  La  specifica  percentuale   di
          riduzione e' applicata: 
              1)  per  gli   impianti   a   certificati   verdi,   al
          coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2  allegata
          alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              2) per  gli  impianti  a  tariffa  onnicomprensiva,  al
          valore della tariffa  spettante  al  netto  del  prezzo  di
          cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
          l'energia elettrica e il gas in  attuazione  dell'art.  13,
          comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,
          registrato nell'anno precedente; 
              3) per gli impianti a  tariffa  premio,  alla  medesima
          tariffa premio. 
              4. La riduzione di cui al comma 3,  lettera  b),  viene
          differenziata   in   ragione   del   residuo   periodo   di
          incentivazione,   del   tipo   di   fonte   rinnovabile   e
          dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendo conto
          dei costi indotti dall'operazione  di  rimodulazione  degli
          incentivi, incluso un premio adeguatamente  maggiorato  per
          gli impianti per i quali non sono previsti, per il  periodo
          successivo a quello  di  diritto  al  regime  incentivante,
          incentivi diversi dallo scambio  sul  posto  e  dal  ritiro
          dedicato per interventi realizzati sullo  stesso  sito.  Il
          decreto di cui al comma 3, lettera b),  deve  prevedere  il
          periodo residuo di incentivazione, entro il  quale  non  si
          applica la penalizzazione di cui al comma  3,  lettera  a).
          Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale
          periodo residuo non puo'  comunque  scadere  prima  del  31
          dicembre 2014 e  puo'  essere  differenziato  per  ciascuna
          fonte, per tenere conto della  diversa  complessita'  degli
          interventi medesimi. 
              5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere
          esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in  vigore
          del decreto  di  cui  al  medesimo  comma  3,  lettera  b),
          mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici  (Gse)
          resa con modalita'  definite  dallo  stesso  Gse  entro  15
          giorni dalla medesima data. 
              6-16 quater [omissis]". 
              - Il testo dell'art. 39  del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, recante Misure urgenti  per  la  crescita  del
          Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, e' il seguente: 
              "Art. 39 Criteri di revisione del sistema delle  accise
          sull'elettricita' e sui prodotti energetici e  degli  oneri
          generali di  sistema  elettrico  per  le  imprese  a  forte
          consumo di energia; regimi tariffari speciali per i  grandi
          consumatori industriali di energia elettrica 
              1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, di  concerto  col  Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanare  entro  il  31  dicembre  2012,  sono
          definite, in  applicazione  dell'art.  17  della  Direttiva
          2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese  a
          forte consumo di energia, in base a requisiti  e  parametri
          relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo
          dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa. 
              2. I decreti di cui al comma 1  sono  finalizzati  alla
          successiva determinazione di  un  sistema  di  aliquote  di
          accisa  sull'elettricita'   e   sui   prodotti   energetici
          impiegati  come  combustibili  rispondente  a  principi  di
          semplificazione ed equita', nel rispetto  delle  condizioni
          poste dalla  direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio  del  27
          ottobre  2003,  che  assicuri  l'invarianza   del   gettito
          tributario e non  determini,  comunque,  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali  di
          sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi
          oneri  a  carico  dei  clienti  finali  sono  rideterminati
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  entro  60
          giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma
          1, in modo da tener conto della definizione  di  imprese  a
          forte consumo di energia contenuta nei decreti  di  cui  al
          medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma
          2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.
          Dalla data di entrata in vigore della  rideterminazione  e'
          conseguentemente abrogato l'ultimo  periodo  del  comma  11
          dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
              4.  In  attuazione  dell'art.  3,  comma  13-bis,   del
          decreto-legge n.  16  del  2  marzo  2012,  convertito  con
          modificazioni  in  legge  n.  44  del  26  aprile  2012,  e
          limitatamente ai periodi individuati dalla medesima  norma,
          l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  adotta  i
          provvedimenti  necessari  a  garantire  che  la  componente
          tariffaria compensativa riconosciuta  ai  soggetti  di  cui
          alla citata norma, successivamente  al  loro  passaggio  al
          libero  mercato   dell'energia   elettrica,   non   risulti
          inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta  in  caso
          di permanenza sul  mercato  vincolato.  Restano  salvi  gli
          effetti  delle  decisioni  della  Commissione  europea   in
          materia.".