Art. 23 
 
 
          Disciplina dei contratti di godimento in funzione 
              della successiva alienazione di immobili 
 
  1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che  prevedono
l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per
il conduttore di acquistarlo entro un termine  determinato  imputando
al corrispettivo del trasferimento la parte di  canone  indicata  nel
contratto, sono trascritti ai sensi dell'  articolo  2645-bis  codice
civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di
cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile. 
  (( 1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale  la  quota  dei
canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in
caso di mancato esercizio del diritto  di  acquistare  la  proprieta'
dell'immobile entro il termine stabilito. )) 
  2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche  non
consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle  parti,
non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. 
  3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli  articoli  2668,
quarto comma, 2775-bis e  2825-bis  del  codice  civile.  Il  termine
triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del  codice
civile e' elevato a tutta la durata del contratto e  comunque  ad  un
periodo  non  superiore  a  dieci  anni.  Si  applicano  altresi'  le
disposizioni degli articoli da 1002 a  1007  nonche'  degli  articoli
1012 e 1013 del codice civile, in  quanto  compatibili.  In  caso  di
inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile. 
  4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto  un'abitazione,
il divieto di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  20  giugno
2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento. 
  5. In caso di risoluzione  per  inadempimento  del  concedente,  lo
stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,
maggiorata  degli  interessi  legali.  In  caso  di  risoluzione  per
inadempimento  del  conduttore,  il  concedente   ha   diritto   alla
restituzione dell'immobile  ed  acquisisce  interamente  i  canoni  a
titolo di indennita', se non  e'  stato  diversamente  convenuto  nel
contratto. 
  6. In caso di fallimento  del  concedente  il  contratto  prosegue,
fatta salva l'applicazione  dell'articolo  67,  ((  terzo  comma  )),
lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni. In caso  di  fallimento  del  conduttore,  si  applica
l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  successive
modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano
le disposizioni di cui al comma 5. 
  7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014,  n.
47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.  80,
e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprieta'
vincolante  per  ambedue  le  parti  e  di  vendita  con  riserva  di
proprieta', stipulati successivamente alla data di entrata in  vigore
della presente disposizione.». 
  8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 e'  subordinata
al positivo perfezionamento (( del procedimento )) di  autorizzazione
della Commissione Europea di cui all'articolo 107  del  Trattato  sul
Funzionamento  dell'Unione   Europea   (TFUE),   di   cui   e'   data
comunicazione nella gazzetta ufficiale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2645-bis  del  codice
          civile: 
              "Articolo   2645-bis   (Trascrizione    di    contratti
          preliminari) 
              1.  I  contratti  preliminari  aventi  ad  oggetto   la
          conclusione di taluno dei contratti di cui  ai  numeri  1),
          2), 3) e 4)  dell'articolo  2643,  anche  se  sottoposti  a
          condizione o relativi a edifici da costruire o in corso  di
          costruzione, devono essere trascritti se risultano da  atto
          pubblico  o  da  scrittura   privata   con   sottoscrizione
          autenticata o accertata giudizialmente. 
              2. La trascrizione del contratto definitivo o di  altro
          atto che  costituisca  comunque  esecuzione  dei  contratti
          preliminari di cui al comma 1, ovvero  della  sentenza  che
          accoglie la domanda diretta  ad  ottenere  l'esecuzione  in
          forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale
          sulle  trascrizioni  ed  iscrizioni  eseguite   contro   il
          promittente alienante dopo la  trascrizione  del  contratto
          preliminare. 
              3.  Gli  effetti  della  trascrizione   del   contratto
          preliminare cessano e si considerano come mai  prodotti  se
          entro un anno dalla data convenuta  tra  le  parti  per  la
          conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso  entro
          tre anni dalla trascrizione predetta, non sia  eseguita  la
          trascrizione del contratto definitivo o di altro  atto  che
          costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o
          della domanda giudiziale di cui  all'articolo  2652,  primo
          comma, numero 2). 
              4. I contratti preliminari aventi ad  oggetto  porzioni
          di edifici da costruire o in corso  di  costruzione  devono
          indicare, per essere trascritti, la superficie utile  della
          porzione di edificio e la quota del  diritto  spettante  al
          promissario  acquirente  relativa   all'intero   costruendo
          edificio espressa in millesimi. 
              5. Nel caso previsto nel comma  4  la  trascrizione  e'
          eseguita con riferimento al  bene  immobile  per  la  quota
          determinata secondo le modalita' di cui  al  comma  stesso.
          Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti  della
          trascrizione si producono rispetto alle porzioni  materiali
          corrispondenti  alle  quote  di  proprieta'  predeterminate
          nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale  differenza
          di superficie  o  di  quota  contenuta  nei  limiti  di  un
          ventesimo  rispetto  a  quelle   indicate   nel   contratto
          preliminare non produce effetti. 
              6. Ai fini delle disposizioni di cui  al  comma  5,  si
          intende esistente l'edificio nel quale sia  stato  eseguito
          il  rustico,  comprensivo  delle  mura  perimetrali   delle
          singole unita', e sia stata completata la copertura.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2643, comma 1, numero
          8), del codice civile: 
              "Articolo 2643 (Atti soggetti a trascrizione) 
              1.  Si  devono  rendere  pubblici   col   mezzo   della
          trascrizione: 
              (Omissis) 
              8) i contratti di locazione di beni immobili che  hanno
          durata superiore a nove anni; 
              (Omissis)". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2668,  comma  4,  del
          codice civile: 
              "Articolo 2668 (Cancellazione della trascrizione) 
              (Omissis) 
              4. Si deve cancellare  la  trascrizione  dei  contratti
          preliminari  quando   la   cancellazione   e'   debitamente
          consentita  dalle  parti  interessate  ovvero  e'  ordinata
          giudizialmente con sentenza passata in giudicato.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2775-bis  del  codice
          civile: 
              "Articolo 2775-bis (Credito per mancata  esecuzione  di
          contratti preliminari) 
              1.  Nel  caso  di  mancata  esecuzione  del   contratto
          preliminare trascritto ai sensi dell'articolo  2645-bis,  i
          crediti del promissario acquirente che ne conseguono  hanno
          privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto
          preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione  non
          siano cessati al momento della  risoluzione  del  contratto
          risultante da atto avente data  certa,  ovvero  al  momento
          della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o  di
          condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione
          del   pignoramento    o    al    momento    dell'intervento
          nell'esecuzione promossa da terzi. 
              2.  Il  privilegio  non  e'  opponibile  ai   creditori
          garantiti  da  ipoteca  relativa   a   mutui   erogati   al
          promissario acquirente per  l'acquisto  del  bene  immobile
          nonche'  ai  creditori  garantiti  da  ipoteca   ai   sensi
          dell'articolo 2825-bis .". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2825-bis  del  codice
          civile: 
              "2825-bis  (Ipoteca  sul  bene  oggetto  di   contratto
          preliminare) 
              1.  L'ipoteca  iscritta   su   edificio   o   complesso
          condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione,
          a garanzia di  finanziamento  dell'intervento  edilizio  ai
          sensi degli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. 1  settembre
          1993, n. 385,  prevale  sulla  trascrizione  anteriore  dei
          contratti  preliminari  di   cui   all'articolo   2645-bis,
          limitatamente alla quota di debito derivante  dal  suddetto
          finanziamento  che  il  promissario   acquirente   si   sia
          accollata con il contratto preliminare  o  con  altro  atto
          successivo eventualmente adeguata  ai  sensi  dell'articolo
          39, comma 3, del citato  decreto  legislativo  n.  385  del
          1993. Se l'accollo risulta da atto  successivo,  questo  e'
          annotato  in  margine  alla  trascrizione   del   contratto
          preliminare.". 
              Per il testo del comma  3  dell'articolo  2645-bis  del
          codice civile, v. nelle note al presente articolo. 
              Si riporta il testo degli articoli  1002,  1003,  1004,
          1005, 1006, 1007, 1012 e 1013 del codice civile: 
              "Articolo 1002 (Inventario e garanzia) 
              1. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si
          trovano. 
              2. Egli e' tenuto a fare a sue spese  l'inventario  dei
          beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario
          e' dispensato dal fare  l'inventario,  questo  puo'  essere
          richiesto dal proprietario a sue spese. 
              3. L'usufruttuario deve inoltre dare  idonea  garanzia.
          Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori
          che hanno  l'usufrutto  legale  sui  beni  dei  loro  figli
          minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con
          riserva d'usufrutto; ma, qualora questi cedano l'usufrutto,
          il cessionario e' tenuto a prestare garanzia. 
              4. L'usufruttuario non puo' conseguire il possesso  dei
          beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.". 
              "Articolo  1003   (Mancanza   o   insufficienza   della
          garanzia) 
              1. Se l'usufruttuario non presta la garanzia a  cui  e'
          tenuto, si osservano le disposizioni seguenti: 
              gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione,
          salva la facolta' all'usufruttuario di farsi assegnare  per
          propria  abitazione  una  casa   compresa   nell'usufrutto.
          L'amministrazione   e'   affidata,    con    il    consenso
          dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo
          scelto di comune accordo tra proprietario  e  usufruttuario
          o, in mancanza di  tale  accordo,  nominato  dall'autorita'
          giudiziaria; 
              il danaro e' collocato a interesse; 
              i titoli al portatore si  convertono  in  nominativi  a
          favore del  proprietario  con  il  vincolo  dell'usufrutto,
          ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle
          parti,  o  presso  un   istituto   di   credito,   la   cui
          designazione, in caso di dissenso, e' fatta  dall'autorita'
          giudiziaria; 
              le derrate sono vendute e il loro prezzo  e'  parimenti
          collocato a interesse. 
              2. In questi casi  appartengono  all'usufruttuario  gli
          interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti. 
              3. Se si tratta di mobili i quali  si  deteriorano  con
          l'uso, il proprietario puo' chiedere che siano venduti e ne
          sia  impiegato  il  prezzo  come  quello   delle   derrate.
          L'usufruttuario puo'  nondimeno  domandare  che  gli  siano
          lasciati i mobili necessari per il proprio uso.". 
              "Articolo 1004 (Spese a carico dell'usufruttuario) 
              1. Le spese e,  in  genere,  gli  oneri  relativi  alla
          custodia, amministrazione e  manutenzione  ordinaria  della
          cosa sono a carico dell'usufruttuario. 
              2. Sono pure a suo carico le riparazioni  straordinarie
          rese  necessarie  dall'inadempimento  degli   obblighi   di
          ordinaria manutenzione.". 
              "Articolo 1005 (Riparazioni straordinarie) 
              1. Le  riparazioni  straordinarie  sono  a  carico  del
          proprietario. 
              2. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie  ad
          assicurare la stabilita' dei muri maestri e delle volte, la
          sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per
          una  parte  notevole,  dei  tetti,  solai,  scale,  argini,
          acquedotti, muri di sostegno o di cinta. 
              3. L'usufruttuario deve corrispondere al  proprietario,
          durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese  per  le
          riparazioni straordinarie.". 
              "Articolo   1006   (Rifiuto   del   proprietario   alle
          riparazioni) 
              1.  Se  il  proprietario   rifiuta   di   eseguire   le
          riparazioni poste a suo carico o  ne  ritarda  l'esecuzione
          senza giusto motivo, e' in facolta'  dell'usufruttuario  di
          farle eseguire a proprie  spese.  Le  spese  devono  essere
          rimborsate alla  fine  dell'usufrutto  senza  interesse.  A
          garanzia  del  rimborso  l'usufruttuario  ha   diritto   di
          ritenere l'immobile riparato.". 
              "Articolo 1007 (Rovina parziale di edificio accessorio) 
              1. Le  disposizioni  dei  due  articoli  precedenti  si
          applicano anche nel  caso  in  cui,  per  vetusta'  o  caso
          fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio  che  formava
          accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.". 
              "Articolo  1012  (Usurpazioni  durante  l'usufrutto   e
          azioni relative alle servitu') 
              1. Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione
          sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario,
          l'usufruttuario  e'  tenuto   a   fargliene   denunzia   e,
          omettendola, e' responsabile dei  danni  che  eventualmente
          siano derivati al proprietario. 
              2. L'usufruttuario  puo'  far  riconoscere  l'esistenza
          delle servitu' a favore del fondo o l'inesistenza di quelle
          che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve
          in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.". 
              "Articolo 1013 (Spese per le liti) 
              1.  Le  spese  delle  liti  che  riguardano  tanto   la
          proprieta'   quanto   l'usufrutto   sono   sopportate   dal
          proprietario  e  dall'usufruttuario  in   proporzione   del
          rispettivo interesse.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2932  del  codice
          civile: 
              "Articolo 2932 (Esecuzione  specifica  dell'obbligo  di
          concludere un contratto) 
              1. Se colui che e' obbligato a concludere un  contratto
          non adempie  l'obbligazione,  l'altra  parte,  qualora  sia
          possibile e non sia escluso dal titolo, puo'  ottenere  una
          sentenza  che  produca  gli  effetti  del   contratto   non
          concluso. 
              2. Se si tratta di contratti che hanno per  oggetto  il
          trasferimento della proprieta' di una cosa determinata o la
          costituzione o il trasferimento di  un  altro  diritto,  la
          domanda non puo' essere  accolta,  se  la  parte  che  l'ha
          proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa  offerta
          nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora
          esigibile.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 20 giugno 2005, n.  122  (Disposizioni  per  la
          tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli   acquirenti   di
          immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto  2004,  n.
          210): 
              "Articolo 8 (Obbligo di cancellazione  o  frazionamento
          dell'ipoteca antecedente alla compravendita) 
              1. Il notaio non puo' procedere alla stipula  dell'atto
          di compravendita se, anteriormente o  contestualmente  alla
          stipula,  non  si  sia  proceduto  alla  suddivisione   del
          finanziamento in quote o al perfezionamento  di  un  titolo
          per  la  cancellazione  o  frazionamento   dell'ipoteca   a
          garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 3,  lettera
          c), e dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
          267 e successive modificazioni (Disciplina del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
              "Articolo  67  (Atti  a  titolo   oneroso,   pagamenti,
          garanzie) 
              (Omissis) 
              3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
              (Omissis) 
              c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
          sensi dell'articolo  2645-bis  del  codice  civile,  i  cui
          effetti non siano cessati ai sensi del  comma  terzo  della
          suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo  ed  aventi
          ad  oggetto  immobili  ad  uso   abitativo,   destinati   a
          costituire l'abitazione  principale  dell'acquirente  o  di
          suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
          ad  uso  non  abitativo  destinati  a  costituire  la  sede
          principale   dell'attivita'   d'impresa    dell'acquirente,
          purche' alla  data  di  dichiarazione  di  fallimento  tale
          attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano  stati
          compiuti investimenti per darvi inizio;" 
              "Articolo 72 (Rapporti pendenti) 
              1.  Se  un  contratto  e'  ancora  ineseguito   o   non
          compiutamente eseguito da entrambe  le  parti  quando,  nei
          confronti di una di  esse,  e'  dichiarato  il  fallimento,
          l'esecuzione  del  contratto,  fatte   salve   le   diverse
          disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino  a
          quando il curatore, con l'autorizzazione del  comitato  dei
          creditori, dichiara di subentrare nel  contratto  in  luogo
          del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di
          sciogliersi  dal  medesimo  salvo  che,  nei  contratti  ad
          effetti reali,  sia  gia'  avvenuto  il  trasferimento  del
          diritto. 
              2. Il contraente puo'  mettere  in  mora  il  curatore,
          facendogli assegnare dal giudice delegato  un  termine  non
          superiore a sessanta giorni, decorso il quale il  contratto
          si intende sciolto. 
              3. La disposizione di cui al  primo  comma  si  applica
          anche  al  contratto  preliminare  salvo  quanto   previsto
          nell'articolo 72-bis. 
              4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di
          far valere nel passivo il credito  conseguente  al  mancato
          adempimento, senza che  gli  sia  dovuto  risarcimento  del
          danno. 
              5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima
          del  fallimento  nei  confronti  della  parte  inadempiente
          spiega i suoi effetti nei  confronti  del  curatore,  fatta
          salva, nei casi previsti,  l'efficacia  della  trascrizione
          della domanda; se il contraente  intende  ottenere  con  la
          pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o  di
          un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la
          domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V. 
              6. Sono inefficaci  le  clausole  negoziali  che  fanno
          dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. 
              7. In caso di scioglimento del contratto preliminare di
          vendita  immobiliare  trascritto  ai  sensi   dell'articolo
          2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di  far
          valere il proprio credito nel passivo, senza  che  gli  sia
          dovuto il risarcimento del danno e gode del  privilegio  di
          cui all'articolo 2775-bis del codice  civile  a  condizione
          che  gli   effetti   della   trascrizione   del   contratto
          preliminare non siano cessati anteriormente alla data della
          dichiarazione di fallimento. 
              8. Le  disposizioni  di  cui  al  primo  comma  non  si
          applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai
          sensi dell'articolo 2645-bis del codice  civile  avente  ad
          oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire
          l'abitazione principale dell'acquirente o di  suoi  parenti
          ed affini entro il terzo grado ovvero un  immobile  ad  uso
          non abitativo destinato a  costituire  la  sede  principale
          dell'attivita' di impresa dell'acquirente.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  comma  5,  del
          decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,  n.  80  (Misure
          urgenti per l'emergenza abitativa,  per  il  mercato  delle
          costruzioni e per Expo 2015): 
              "Articolo 8 (Riscatto a termine dell'alloggio sociale) 
              (Omissis) 
              5. Le disposizioni contenute nel presente  articolo  si
          applicano   ai    contratti    di    locazione    stipulati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 107 del Trattato  sul
          Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): 
              "Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) 
              1.  Salvo  deroghe  contemplate  dai   trattati,   sono
          incompatibili con il mercato interno, nella misura  in  cui
          incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti  concessi
          dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse   statali,   sotto
          qualsiasi forma che,  favorendo  talune  imprese  o  talune
          produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 
              2. Sono compatibili con il mercato interno: 
              a) gli aiuti a carattere sociale  concessi  ai  singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 
              b) gli aiuti destinati  a  ovviare  ai  danni  arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali; 
              c)  gli  aiuti  concessi  all'economia  di  determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata  in  vigore  del
          trattato  di  Lisbona,  il  Consiglio,  su  proposta  della
          Commissione, puo' adottare  una  decisione  che  abroga  la
          presente lettera. 
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          interno: 
              a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
          delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
          oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
          quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto  conto
          della loro situazione strutturale, economica e sociale; 
              b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
          un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
          porre rimedio a un grave turbamento  dell'economia  di  uno
          Stato membro; 
              gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di  talune
          attivita' o di talune regioni economiche,  sempre  che  non
          alterino le condizioni degli scambi in misura contraria  al
          comune interesse; 
              d) gli aiuti destinati a promuovere  la  cultura  e  la
          conservazione  del  patrimonio,  quando  non  alterino   le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione  in
          misura contraria all'interesse comune; 
              e)  le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate   con
          decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.".