Art. 23 
 
 
                 Disciplina del personale abilitato 
 
  1. L'autorita' competente, secondo gli ambiti di cui all'articolo 4
verifica  che  l'allevatore,  il  fornitore,  l'utilizzatore  ed   il
responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  g),  dispongono
di personale sufficiente, in  relazione  al  tipo  di  attivita',  al
numero,  alle  specie  di  animali  mantenute,  alla   natura   delle
procedure. 
  2. Il personale dispone di un livello di istruzione e di formazione
adeguato, acquisito, mantenuto  e  dimostrato  secondo  le  modalita'
definite con decreto del Ministro sulla base degli  elementi  di  cui
all'allegato V del presente decreto, per svolgere una delle  seguenti
funzioni: 
  a) la realizzazione di procedure su animali; 
  b) la concezione delle procedure e di progetti; 
  c) la cura degli animali; 
  d) la soppressione degli animali. 
  3. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2, sono  svolte  da
personale che  ha  ricevuto  la  pertinente  formazione  scientifica,
dispone  di  conoscenze  specifiche  sulla   specie   interessata   e
garantisce: 
  a) l'interruzione di qualunque  procedura  nel  corso  della  quale
all'animale vengono inflitti evitabili dolore, sofferenza, distress o
danno prolungato; 
  b) la realizzazione dei progetti in conformita'  all'autorizzazione
concessa o, nei casi di cui all'articolo 33  in  conformita'  con  la
domanda inviata all'autorita' competente,  ovvero  in  conformita'  a
qualsiasi decisione successiva adottata dall'autorita' competente, ed
assicura che, in caso di inosservanza, le misure adeguate  per  porvi
rimedio siano adottate e registrate. 
  4. Il  personale  nell'espletamento  delle  funzioni  di  cui  alle
lettere a), c) o d) del comma 2, opera sotto  la  supervisione  della
persona responsabile del benessere, dell'assistenza degli  animali  e
del funzionamento delle attrezzature di cui all'articolo 20, comma 4,
lettera  c),  finche'  non  abbia  dato  prova  del  possesso   delle
competenze richieste.