Art. 23 
 
          Pluralita' di difensori e societa' professionali 
 
  1. Se piu' avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera
nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i  compensi  per
l'opera prestata. 
  2. Se l'incarico professionale  e'  conferito  a  una  societa'  di
avvocati si liquida il compenso spettante a un  solo  professionista,
anche se la prestazione sara' svolta da piu' soci.