Art. 23 
 
 
                     Deliberazione sulla domanda 
 
  1. Il Comitato di solidarieta' antiracket  e  antiusura,  entro  30
giorni dal ricevimento  degli  elementi  istruttori  e  del  rapporto
prefettizio, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o
del mutuo. A tal fine puo' avvalersi  di  consulenti  anche  ai  fini
della deliberazione di cui all'articolo 24, comma 1. 
  2. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di 30 giorni nei  casi
in cui il Comitato ritenga di  procedere  direttamente  ad  ulteriori
atti istruttori o di richiederli al prefetto. 
  3. Il Comitato delibera, altresi', sulla richiesta  di  riesame  di
cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 febbraio  1999,  n.  44,
entro 30 giorni dal relativo ricevimento. Si applica la  disposizione
di cui al comma 2. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si trascrive il  testo  dell'articolo  14,  comma  2,
          della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: 
              "Art. 14. (Concessione dell'elargizione). 
              (Omissis). 
              2.   Entro   sessanta   giorni   dalla    data    della
          deliberazione, il Ministro  dell'interno  puo'  promuovere,
          con richiesta  motivata,  il  riesame  della  deliberazione
          stessa da parte del Comitato.".