Art. 23 Deliberazione sulla domanda 1. Il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, entro 30 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto prefettizio, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o del mutuo. A tal fine puo' avvalersi di consulenti anche ai fini della deliberazione di cui all'articolo 24, comma 1. 2. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di 30 giorni nei casi in cui il Comitato ritenga di procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto. 3. Il Comitato delibera, altresi', sulla richiesta di riesame di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, entro 30 giorni dal relativo ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2.
Note all'art. 23: - Si trascrive il testo dell'articolo 14, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 14. (Concessione dell'elargizione). (Omissis). 2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno puo' promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.".