(Accordo-art. 23)
                             Articolo 23 
 
   Principi relativi alle misure di trasferimento modale adottati 
 
  23.1 Le Parti conducono congiuntamente una politica tesa a favorire
il trasferimento modale del  trasporto  dalla  strada  alla  ferrovia
nelle Alpi, al fine  di  preservare  l'ambiente  di  questa  regione,
conformemente agli obiettivi della Convenzione alpina. 
 
  23.2 Conformemente all'allegato 3 del presente Accordo che e' parte
integrante di quest'ultimo, la  suddetta  politica  di  trasferimento
modale riguardera'  da  un  lato  il  migliore  utilizzo  della  rete
ferroviaria esistente, in particolare della linea storica del Frejus,
e dall'altro lato la regolazione della circolazione  delle  merci  su
strada, utilizzando gli strumenti tariffari o normativi  appropriati,
nel  rispetto  della  legislazione  europea,  subordinatamente   alla
disponibilita' di adeguata capacita' ferroviaria. 
 
  23.3 Le Parti ricercheranno insieme agli altri Stati alpini e  alla
Commissione europea un  accordo  su  dei  principi  e  un  calendario
progressivo per  la  messa  in  opera  di  meccanismi  coordinati  di
regolazione  e  di  riduzione  dei  flussi  stradali  transalpini  in
concomitanza con la messa in servizio  dei  progetti  ferroviari  che
porteranno a un rilevante aumento della capacita' di tale modalita'.