ART. 23 
 
(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti  in
                       media e bassa tensione) 
 
  1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione  degli  oneri
tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori
oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30  del  presente
decreto-legge,  laddove  abbiano  effetti  su  specifiche  componenti
tariffarie, sono destinati alla riduzione  delle  tariffe  elettriche
dei clienti di energia elettrica in media tensione  e  di  quelli  in
bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW, diversi
dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica. 
  2. Alla stessa finalita' sono destinati i  minori  oneri  tariffari
conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi  da  3  a  5,  del
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni,
in legge 21 febbraio 2014 n. 9. 
  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente  decreto-legge,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  adotta  i  provvedimenti
necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i
medesimi  benefici  siano  ripartiti  in  modo  proporzionale  tra  i
soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i  benefici  previsti
agli stessi commi 1  e  2  non  siano  cumulabili  a  regime  con  le
agevolazioni  in  materia  di  oneri  generali  di  sistema,  di  cui
all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.